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REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1931, n. 693

Riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario. (031U0693)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1640 (in G.U. 20/01/1932, n. 15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-7-1931
al: 31-12-1993
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il  R.  decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,  recante
provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito  agrario  nel  Regno,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5  luglio  1928,
n. 1760, e successivamente modificato con R. decreto-legge 29  luglio
1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928,  n.
3130; 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di ridurre l'onere delle
spese che gli agricoltori  incontrano  per  ottenere  sovvenzioni  di
credito agrario; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze
e per la giustizia e gli affari di culto; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono ridotti alla meta'  della  tariffa  vigente  gli  onorari  dei
notari per le  stipulazioni  concernenti  le  operazioni  di  credito
agrario previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 29  luglio
1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5
luglio  1928,  n.  1760,  ed  effettuate  dagli  istituti   ed   enti
autorizzati all'esercizio della speciale forma di credito. 
  Qualora si  faccia  luogo  alla  stipulazione  di  due  rogiti,  il
condizionato  e  il  definitivo,  e  della   quietanza,   essi   sono
considerati, agli effetti  degli  onorari  notarili,  come  una  sola
stipulazione. 
  Il presente decreto sara'  presentato  al  Parlamento  per  la  sua
conversione in legge. Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla
presentazione del relativo disegno di' legge. 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 19 marzo 1931 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                Mussolini - Acerbo - Mosconi - Rocco. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 giugno 1931 - Anno IX 
    Atti del Governo, registro 309, foglio 78. - Ferzi.