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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1858

Modifiche allo statuto della Regia università di Bari. (030U1858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 22-2-1931
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Bari approvato con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2169, e 31 ottobre 1929, numero 2481; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della predetta Universita'; 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della  Regia  universita'  di  Bari,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2169, e 31 ottobre 1929, n. 2481,  e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
  Sono soppressi gli articoli 24 e 26. 
  Per la soppressione dei predetti  articoli  e  delle  aggiunte  che
saranno disposte, e' modificata la numerazione degli altri articoli e
dei loro riferimenti. 
  Art. 2. - E' soppresso il terzo comma. 
  Art.  3.  -  Nel  primo  comma  sono  cancellate   le   parole   «e
conversazioni» e l'ultimo comma e' sostituito con il seguente: 
  «I corsi ufficiali debbono essere piu' che possibile completi». 
  Art. 15. - Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
  «Oltre i professori ufficiali, fanno parte della Commissione  anche
liberi docenti in numero non superiore a quattro.  In  ogni  caso,  i
professori ufficiali debbono essere in maggioranza». 
  Art. 17. - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli esami di profitto e gli esami di laurea  e  di  diploma  hanno
luogo in due sessioni: la prima ha inizio  subito  dopo  la  chiusura
annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo
anno accademico». 
  Art. 18. - E' sostituito con il seguente: 
  «Al candidato, il quale abbia gia' superato l'esame, in  una  delle
materie, che nell'ordinamento di questo statuto figura raggruppata ad
un'altra in un solo  esame,  o  perche'  abbia  dato  l'esame  con  i
precedenti ordinamenti, o perche' provenga  da  altra  Universita'  o
Istituto superiore del Regno, e'  convalidato  l'esame  soltanto  per
quella parte nella quale fu sostenuto». 
  Art. 21. - La denominazione dell'insegnamento di cui al  numero  19
«Legislazione sindacale e del lavoro»  e'  modificata  in  quella  di
«Diritto corporativo e del lavoro». 
  Art. 24 (gia' 25). - E' sostituito con il seguente: 
  «Per conseguire la laurea in giurisprudenza la Facolta' propone  il
piano di studi che viene comunicato mediante il manifesto annuale. 
  Gli  studenti  possono  variare  l'ordine  degli  studi   proposta,
sostituendo  ad  una  o  piu'  fra  le  materie,  in  esso  indicate,
altrettante materie  scelte  fra  quelle  elencate  nell'art.  21,  a
condizione pero' che il numero non sia inferiore a 17. 
  Gli studenti devono ancora osservare i limiti seguenti: 
    1° gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni e
storia del diritto romano devono precedere rispettivamente quelli  di
diritto civile e commerciale e di diritto romano; 
    2° l'esame  di  diritto  commerciale  deve  precedere  quello  di
diritto marittimo pubblico e privato; 
    3° l'esame di  istituzioni  e  storia  del  diritto  romano  deve
precedere quello di storia del diritto italiano; 
    4° l'esame di economia politica deve precedere quello di  scienza
delle finanze e diritto finanziario. 
  Nessun anno di corso e' valido se gli studenti  non  abbiano  preso
iscrizione ad almeno tre materie». 
  Art. 25 (gia' 27). - E' sostituito con il seguente: 
  «Per  conseguire  la  laurea  in  scienze  economico-politiche   la
Facolta' propone il piano di studi che viene comunicato  mediante  il
manifesto annuale. 
  L'ordine degli studi proposto puo' essere variato  dagli  studenti,
sostituendo ad una o piu' fra le materie in esso indicate altrettante
materie scelte fra quelle di cui all'art. 21, a condizione pero'  che
il numero non sia inferiore a 17. Debbono essere osservati altresi' i
limiti seguenti: 
  1° l'esame di economia politica deve precedere quelli  di  economia
commerciale e marittima, di diritto  corporativo  e  del  lavoro,  di
scienza delle finanze e di diritto finanziario; 
  2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere  quello
di diritto  commerciale,  e  questo  l'esame  di  diritto  marittimo,
pubblico e privato. 
  Nessun anno di corso e' valido se gli studenti  non  abbiano  preso
iscrizione ad almeno tre materie». 
  Art. 26 (gia' 28). - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
  I. Nel primo comma, la dicitura: «seguendo il piano di studi di cui
all'art. 24» e' sostituita con l'altra: «seguendo il piano  di  studi
proposto dalla Facolta'». 
  II. Nel secondo comma, il corso di «legislazione  sindacale  o  del
lavoro» e' sostituito  con  quello  di  «diritto  corporativo  e  del
lavoro». 
  Dopo l'art. 40 (gia' 42) e' aggiunta, con il relativo programma, la
seguente: 
  «Scuola di perfezionamento in studi corporativi. 
  Art. 41. - E' annessa alla Facolta' di giurisprudenza una Scuola di
perfezionamento in studi corporativi della  durata  di  un  anno,  la
quale  ha  per  iscopo  di  perfezionare  i  giovani  nelle  speciali
discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, e  fornire
loro   la   preparazione   specifica   per   gli   uffici   direttivi
dell'organizzazione corporativa. 
  Art. 42. - Alla Scuola possono essere iscritti i soli  laureati  in
giurisprudenza,   scienze   politiche,   scienze   sociali,   scienze
economiche  commerciali,  lettere  e  filosofia.  Non   e'   permesso
iscriversi contemporaneamente  a  detta  Scuola  e  ad  una  Facolta'
universitaria. 
  Art. 43.- Gli iscritti alla  Scuola  debbono  pagare  le  tasse  e.
sopratasse  di  iscrizione,  di  esame  e  di  diploma  nella  misura
seguente: 
  Tassa di iscrizione . . . . . . . L. 200 
  Tassa di esame  . . . . . . . . .  »  50 
  Sopratassa esame di diploma . . .  »  25 
  Tassa di diploma  . . . . . . . .  »  75 
  Art. 44. - Lo direzione della Scuola e' affidata al  preside  della
Facolta' di giurisprudenza. 
  Art. 45. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
    a) Dottrina generale dello Stato; 
    b) Politica economica corporativa; 
    c) Legislazione del lavoro, dell'assistenza e previdenza sociale; 
    d) Storia moderna; 
    e) Geografia politica ed economica; 
    f) Statistica professionale e demografica; 
    g) Ordinamenti finanziari corporativi e contabilita' di Stato; 
    h) Storia dei trattati. 
  L'insegnamento di diritto corporativo e  del  lavoro  e'  impartito
nella Facolta' di giurisprudenza, e ne e'  obbligatorio  l'esame  con
relativa frequenza,  ove  detto  esame  non  sia  stato  superato  in
precedenza. 
  I vari insegnamenti saranno accompagnati eventualmente da  speciali
corsi  integrativi  ed  esercitazioni  che   saranno   all'occorrenza
deliberati dalla Facolta' di giurisprudenza. 
  Art. 46. - La Scuola conferisce al termine del corso  uno  speciale
diploma. 
  L'esame di diploma si  sostiene  secondo  le  norme  stabilite  per
l'esame di laurea in giurisprudenza, davanti ad  una  Commissione  di
nove membri o di un minimo di sette  membri,  dopo  che  siano  stati
superati gli esami di profitto nelle  materie  della  Scuola  con  le
stesse  norme   stabilite   per   gli   esami   della   Facolta'   di
giurisprudenza. 
  Art. 47. - Le  proposte  di  nomina  dei  professori  della  Scuola
saranno deliberate dalla Facolta' di giurisprudenza secondo le  norme
regolamentari della Universita'». 
  Art. 49 (gia' 44). - E' sostituito con il seguente: 
  Gli insegnamenti della Facolta' sono i seguenti: 
     1. Fisica sperimentale; 
     2. Chimica generale inorganica ed organica; 
     3. Botanica; 
     4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate; 
     5. Istologia ed embriologia generale; 
     6. Anatomia sistematica; 
     7. Fisiologia; 
     8. Chimica biologica; 
     9. Patologia generale; 
    10. Microparassitologia ed immunologia; 
    11. Farmacologia; 
    12. Anatomia topografica; 
    13. Patologia, speciale medica; 
    14. Patologia speciale chirurgica; 
    15. Semeiotica medica; 
    16. Anatomia patologica; 
    17. Igiene e polizia medica; 
    18. Medicina legale; 
    19. Clinica oculistica; 
    20. Clinica delle malattie nervose e mentali; 
    21. Clinica pediatrica; 
    22. Clinica dermosifilopatica; 
    23. Clinica otorinolaringoiatrica; 
    24. Clinica ostetrico-ginecologica; 
    25. Clinica medica generale; 
    26. Clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni; 
    27. Ortopedia; 
    28. Odontoiatria e prostesi dentale; 
    29. Storia della medicina; 
    30. Patologia esotica; 
    31. Radiologia». 
  Art. 50 (gia' 45). - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
    I.  Nell'Istituto  di  fisiologia  (n.  5),  l'ultimo  comma   e'
sostituito come segue: 
  «La direzione spetta all'insegnante di fisiologia, che di regola e'
un professore di ruolo. L'insegnamento della chimica biologica  sara'
affidato per incarico». 
    II. Nell'Istituto di patologia generale  (n.  6),  l'insegnamento
indicato  con  la  lettera  b)   «immunologia»   e'   modificato   in
«microparassitologia ed immunologia». All'ultimo comma,  alla  parola
«immunologia» devono precedere le parole «microparassitologia e». 
    III. Il n. 9 e' cosi' sostituito: 
  «Istituto  d'igiene  e  polizia  medica.  -  La  direzione   spetta
all'insegnante di igiene e di polizia medica  che  e'  di  regola  un
professore di ruolo». 
    IV. Nell'Istituto di neuropatologia e  psichiatria  (n.  12),  e'
tolto il seguente inciso: «che deve essere annesso  al  manicomio  di
Bari». 
    V. L'«Istituto di patologia speciale chirurgica» collocato al  n.
16,  viene  spostato  al  n.  15  e  l'«Istituto  di   ostetricia   e
ginecologia» collocato al n. 15 passa al n. 16. 
    VI. Le norme relative all'«Istituto di chirurgia»  (n.  18)  sono
cosi' sostituite: 
  «A questo Istituto appartengono i seguenti insegnamenti; 
    a) clinica chirurgica generale e tecnica delle operazioni; 
    b) ortopedia. 
  La direzione dell'Istituto spetta al professore di ruolo di clinica
chirurgica  generale  che  svolge   gl'insegnamenti   della   clinica
chirurgica generale e della tecnica delle operazioni. 
  L'insegnamento della ortopedia sara' affidato ad un incaricato. 
  Gli insegnamenti autonomi affidati a professori incaricati  sono  i
seguenti: 
     1. Botanica; 
     2. Clinica otorinolaringoiatrica; 
     3. Odontoiatria; 
     4. Storia della medicina; 
     5. Radiologia». 
  Art. 51 (gia' 46). - E' sostituito con il seguente: 
  «Il piano di studio  proposto  dalla  Facolta'  verra'  annualmente
indicato  nel  manifesto  riguardante  la  Facolta'  di  medicina   e
chirurgia». 
  Art. 54 (gia' 49). - E' sostituito con il seguente: 
  «Nessun anno e' valido se lo studente non si e' iscritto  almeno  a
tre corsi ufficiali di quelli elencati all'art. 49». 
  Art. 55 (gia' 50). - E' sostituito con il seguente: 
  «Per l'ammissione agli esami delle singole  materie  d'insegnamento
si richiede: 
    a) la frequenza di un intero anno scolastico in: 
      botanica; 
      zoologia, anatomia e fisiologia comparate; 
      istologia ed embriologia generale; 
      fisica; 
      chimica generale; 
      chimica biologica; 
      microparassitologia e immunologia; 
      anatomia topografica; 
      farmacologia; 
      patologia speciale medica; 
      patologia speciale chirurgica; 
      clinica delle malattie nervose e mentali; 
      clinica dermosifilopatica; 
      clinica ostetrico-ginecologica; 
      igiene e polizia medica; 
      medicina legale; 
      semeiotica medica; 
      ortopedia; 
      odontoiatria e prostesi dentale; 
      storia della medicina; 
      patologia esotica; 
      radiologia; 
      clinica otorinolaringoiatrica; 
    b) la frequenza di due interi anni scolastici in: 
      anatomia sistematica; 
      fisiologia; 
      anatomia patologica; 
      patologia generale; 
    c) la frequenza di tre interi anni scolastici in: 
      clinica medica generale; 
      clinica chirurgica generale». 
  Art. 56 (gia' 51). - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli esami sono dati per singole materie,  salvo  che  la  Facolta'
disponga altrimenti, nel qual caso indichera' gli  aggruppamenti  nel
manifesto annuale». 
  Art. 57 (gia' 52). - Nel secondo comma l'indicazione  alla  lettera
a): «corso annuale di patologia generale» e' sostituita  con:  «corso
biennale di patologia generale ». 
  Nell'ultimo comma di cui alla lettera  c)  alle  parole  «caso  per
caso» sono sostituite le altre: «Per i laureati o  diplomati  che  si
iscrivono al corso di medicina e chirurgia». 
  Art. 59 (gia' 54). - E' cosi' modificato: 
  «Le scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di  medicina  e
chirurgia sono le seguenti: 
     1. Scuola di perfezionamento in chirurgia; 
     2. Scuola di perfezionamento in pediatria.; 
     3. Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia; 
     4. Scuola di perfezionamento in oculistica; 
     5. Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia; 
     6. Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente
e del ricambio; 
     7. Scuola di perfezionamento in neurologia; 
     8. Scuola di perfezionamento in medicina legale; 
     9.  Scuola  di  perfezionamento  in  odontoiatria   e   prostesi
dentaria». 
  Art. 62 (gia' 57). - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli iscritti alle Scuole  di  perfezionamento  debbono  pagare  le
tasse e le sopratasse d'iscrizione,  di  esami  e  di  diploma  nella
misura che  la  legge  stabilisce  per  la  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia. 
  Il provento delle tasse sara' cosi' ripartito: 
   10 per cento a beneficio della Cassa scolastica: 
   45  per  cento  a  beneficio  dell'Istituto  sede  di  Scuola   di
perfezionamento  per  compenso  di   materiale   di   studio   e   di
esercitazioni; 
   40  per  cento  a  beneficio  del  personale  insegnante   ed   in
proporzione delle lezioni impartite; 
   5 per cento a beneficio del personale di segreteria per il maggior
lavoro. 
  Il provento delle sopratasse sara' cosi' ripartito: 
   10 per cento a beneficio della Cassa scolastica; 
   90 per cento a titolo di propine  di  esami  per  gli  esaminatori
della Scuola stessa». 
  Art. 64 (gia' 59). - E' sostituito con il seguente: 
  «Gli insegnanti delle scuole sono proposti  dai  singoli  direttori
che possono sceglierli fra  i  professori  di  ruolo,  fra  i  liberi
docenti, fra  gli  aiuti  ed  assistenti  ed  anche  fra  persone  di
riconosciuta  competenza  nella  specialita';  tali   proposte   sono
approvate dalla Facolta'. 
  Il Consiglio di ciascuna Scuola si compone di  tutti  i  professori
che vi tengono gli  insegnamenti  prescritti  ed  e'  presieduto  dal
direttore». 
  Art. 65 (gia' 60). - E' aggiunto il seguente comma: 
  «Quando gli iscritti siano in  numero  limitato,  gli  insegnamenti
possono non avere il  carattere  cattedratico  ed  essere  svolti  in
quella diversa  forma  che  e'  consentita  dall'indole  di  ciascuna
disciplina». 
  Art. 67 (gia' 62). - E' sostituito con il seguente: 
  «In ciascuna Scuola di perfezionamento gli iscritti sono sottoposti
ad esami di profitto e ad un esame di diploma. 
  Nel manifesto annuale riguardante ciascuna Scuola saranno  indicati
l'ordine degli studi e  le  modalita'  degli  esami  di  profitto.  I
componenti le Commissioni degli esami di profitto (almeno  in  numero
di  tre)  saranno  nominati  dal  direttore  della  Scuola  fra   gli
insegnanti della Scuola stessa. 
  Per  l'esame  di  diploma,  il  candidato   deve   presentare   una
dissertazione  scritta  di  argomento  clinico  o   scientifico,   da
discutersi coi componenti la Commissione. La Commissione per  l'esame
di diploma, composta di cinque membri scelti fra gli insegnanti della
Facolta', e' nominata dal preside, su proposta  del  direttore  della
Scuola. Uno dei commissari deve essere libero docente. 
  Nel diploma che sara' rilasciato  dal  rettore  deve  risultare  la
qualifica di specialista per la materia prescelta». 
  Art. 68 (gia' 63). - E' sostituito con il seguente: 
  «L'esame di  diploma,  per  le  Scuole  di  perfezionamento  potra'
ripetersi una sola volta e dopo un anno». 
  Dopo l'art. 68 (gia' 63) sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 69. -  Il  Consiglio  di  Facolta',  puo',  su  proposta  del
direttore della Scuola, esonerare da un  anno  di  insegnamento  quei
laureati che dimostrino con documento o titolo di studio di possedere
gia' una sufficiente preparazione nel campo della specialita'. 
  Art. 70. - Gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli Istituti  sede
di Scuola di perfezionamento possono iscriversi alla relativa  Scuola
senza obbligo di pagamento di tassa. 
  Art. 71. - Gli aiuti e gli assistenti volontari, purche' in  carica
presso gli Istituti  clinici,  sedi  di  Scuole  di  perfezionamento,
possono avere abbreviazione di corso, in seguito a proposta  motivata
del direttore della  relativa  Scuola.  L'abbreviazione,  pero',  non
potra'  essere  mai  superiore  agli  anni  di   effettivo   servizio
prestato». 
  Il paragrafo 2, concernente le norme particolari per le  Scuole  di
perfezionamento (articoli gia' 64 sino a gia' 93), e' sostituito  con
il seguente: 
 
     Ǥ 2. - NORME PARTICOLARI PER LE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO. 
 
 
             1. Scuola di perfezionamento in chirurgia. 
 
  Art. 72. - Questa Scuola e' annessa all'Istituto di chirurgia. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono cinque. 
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
     1. Clinica chirurgica generale; 
     2. Semeiotica chirurgica; 
     3. Patologia chirurgica; 
     4. Radiologia applicata alla chirurgia; 
     5. Tecnica della endoscopia; 
     6. Ricerche di laboratorio; 
     7. Tecnica delle operazioni; 
     8. Traumatologia ed ortopedia; 
     9. Chirurgia d'urgenza; 
    10. Chirurgia delle vie urinarie; 
    11. Ginecologia. 
  Gli iscritti al corso di perfezionamento hanno gli stessi  obblighi
degli assistenti volontari. 
 
            2. - Scuola di perfezionamento in pediatria. 
 
  Art. 73. - La Scuola e' annessa all'Istituto di clinica pediatrica. 
  Il. corso della Scuola ha la durata di anni due. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
     1. Morfologia, fisiologia e patologia della crescenza; 
     2. Semeiotica e diagnostica infantile; 
     3. Igiene infantile e puericultura; 
     4. Terapia generale infantile con speciale riguardo al prematuro
e al lattante; 
     5. Clinica pediatrica; 
     6. Ortopedia infantile. 
  Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di  internato  nella  clinica
per tutta la durata dell'insegnamento. 
 
     3. - Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia. 
 
  Art.   74.   -   Questa   Scuola   e'    annessa    alla    Clinica
ostetrico-ginecologica. 
  Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono quattro. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
     1. Clinica ostetrico-ginecologica; 
     2. Fisiologia ostetrico-ginecologica; 
     3. Diagnosi ostetrica; 
     4. Terapia ostetrica; 
     5. Diagnosi e terapia ginecologica; 
     6. Puericultura antinatale eugenetica; 
     7. Puericultura post-natale; 
     8. Ostetricia e ginecologia legale; 
     9. Urologia ginecologica; 
    10. Radiologia ginecologica. 
  Nel primo biennio e' obbligatoria la frequenza  diurna  per  turno.
Nel secondo biennio gli iscritti devono fare i  turni  di  internato,
anche nel periodo delle vacanze estive, complessivamente non meno  di
due mesi per anno; al quarto corso  avranno  mansioni  di  assistenti
volontari. 
 
            4. - Scuola di perfezionamento in oculistica. 
 
  Art. 75. - Questa Scuola e' annessa all'Istituto di clinica 
  oculistica. 
  Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono tre. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
     1. Anatomia clinica dell'apparato visivo; 
     2. Fisiologia della visione; 
     3. Patologia e clinica oculistica; 
     4. Ottica fisiologica e vizi di refrazione; 
     5. Oftalmoscopia clinica; 
     6. Infortunistica oculare; 
     7. Igiene oculare; 
     8. Chirurgia oculare. 
  Gli iscritti al corso hanno  l'obbligo  dell'internato  in  Clinica
oculistica per tutta la durata dell'insegnamento. 
 
         5. - Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia. 
 
  Art.   76.   -   Questa   Scuola   e'   annessa   all'Istituto   di
dermosifilopatia. 
  Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
     1. Batteriologia delle malattie veneree e cutanee; 
     2. Sierologia; 
     3. Anatomia normale e patologia della cute; 
     4. Fisiologia e biologia della cute; 
     5. Semeiotica delle malattie cutanee e veneree; 
     6. Patologia delle malattie cutanee e veneree; 
     7.  Rapporto  tra  dermatologia  e  medicina  interna  (cute   e
ghiandole endocrino cute e malattia del ricambio); 
     8. Terapia delle malattie cutanee e veneree; 
     9. Profilassi e legislazione anticeltica. 
  Durante lo svolgimento del corso gli iscritti  hanno  l'obbligo  di
internato nella Clinica dermosifilopatica. 
 
6. - Scuola di perfezionamento in malattie dell'apparato digerente  e
                            del ricambio. 
 
  Art. 77. - La Scuola e' annessa all'Istituto di clinica medica. 
  La durata del corso per conseguire il diploma e' di due anni. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
     1. Fisiopatologia generale; 
     2. Semeiologia clinica e metodi di laboratorio; 
     3. Esami radiologici; 
     4. Patologia speciale delle malattie dell'apparato  digerente  e
del ricambio; 
     5.  Clinica  delle  malattie  dell'apparato  digerente   e   del
ricambio; 
     6. Terapia generale e speciale; 
     7.   Indicazioni   operatorie   nelle   malattie   dell'apparato
digerente. 
  Durante lo svolgimento del corso gli aspiranti  al  diploma  devono
fare l'internato nella Clinica medica. 
 
            7. - Scuola di perfezionamento in neurologia. 
 
  Art. 78. - La Scuola  e'  annessa  all'Istituto  di  clinica  delle
malattie nervose e mentali. 
  Gli anni di studio per il conseguimento del diploma sono tre. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono 
     1. Clinica delle malattie nervose; 
     2. Semeiotica e diagnostica delle malattie nervose; 
     3. Istologia normale e patologia del sistema nervoso; 
     4. Esercitazioni di oftalmoscopia clinica. 
  Gli insegnamenti sono tutti a carattere dimostrativo. 
  Nel 1° anno deve essere obbligatorio l'internato nel Laboratorio di
patologia generale o di anatomia patologica,  negli  altri  due  anni
nella Clinica delle malattie nervose e mentali. 
 
         8. - Scuola di perfezionamento in medicina legale. 
 
  Art. 79. -  Questa  Scuola  e'  annessa  all'Istituto  di  medicina
legale. 
  Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 
     1. Medicina legale con illustrazione di casi; 
     2. Legislazione  e  giurisprudenza  in  rapporto  alla  medicina
legale; 
     3. Neurologia e psichiatria in rapporto alla medicina legale; 
     4. Ostetricia e ginecologia in rapporto alla medicina legale; 
     5. Traumatologia e chirurgia infortunistica; 
     6. Chimica; 
     7. Infortunistica; 
     8. Antropologia criminale; 
     9. Tecnica di polizia giudiziaria; 
    10. Tecnica delle autopsie giudiziarie. 
  Per l'esame di diploma il candidato, oltre alla  discussione  della
dissertazione scritta, sosterra' una prova pratica o sul  cadavere  o
sul vivente. 
 
 9. - Scuola di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria. 
 
  Art. 80. - Questa Scuola e' annessa all'Istituto di odontoiatria. 
  Gli anni di studi per il conseguimento del diploma sono due. 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
     1. Embriologia e istologia dentaria; 
     2. Anatomia della bocca e dei denti; 
     3. Fisiologia degli organi della bocca; 
     4. Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti; 
     5. Odontoiatria operativa; 
     6. Chirurgia dentale e peridentale; 
     7. Ortopedia dento-facciale; 
     8. Protesi dentale e mascellare; 
     9. Radiologia in rapporto alla odontoiatria. 
  Obbligatorieta'  di  internato  di  due   anni   nell'Istituto   di
odontoiatria e di assistenza all'ambulatorio. 
  Per l'esame di diploma, oltre alla discussione di una dissertazione
scritta, i candidati dovranno sostenere una prova clinica pratica». 
  Art. 81 (gia' 94). - All'elenco delle materie di insegnamento della
Scuola di farmacia e' aggiunto, con il numero 14,  l'insegnamento  di
«Tecnica farmaceutica». 
  Art. 85 (gia' 98). - E' sostituito con il seguente: 
  «Il piano degli studi proposto dalla Scuola  di  farmacia,  per  il
conseguimento del diploma in farmacia, sara' comunicato  mediante  il
manifesto annuale. 
  Lo  studente  puo'  modificare  il  piano  di  studi   consigliato,
sostituendo a non piu' di due delle materie della Scuola altre  della
Facolta' di medicina e chirurgia che saranno indicate  nel  manifesto
degli studi. Lo studente deve pero' frequentare nei tre anni i  corsi
di almeno otto materie e superare i  relativi  esami  e  seguire  gli
esercizi di cui ai numeri 10 a 13 dell'art. 81». 
  Art. 87 (gia' 100). - E' aggiunta  la  clausola:  «ed  ottenuta  la
relativa firma di frequenza». 
  Art. 88, - (gia' 101). - Al secondo comma la prova di «mineralogia»
e' sostituita con quella di «botanica». 
  Art. 91 (gia' 104). - E' aggiunto il seguente comma: 
  «Per i laureati e diplomati in altre Facolta' o Scuole il Consiglio
della Scuola provvedera' caso per caso». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
    Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1931 - Anno IX 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 133. - Ferzi.