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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1828

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (030U1828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-2-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, e 31 ottobre 1929,
n. 2483; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della  Regia  universita'  di  Roma,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 e modificato  con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018 e 31 ottobre  1929,
n. 2483, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi  gli  articoli  169,  255  a  259,  298  e  303.  In
conseguenza  di  tali  soppressioni  e  delle  aggiunte  che  saranno
ulteriormente disposte e' modificata la  numerazione  degli  articoli
successivi e dei loro riferimenti. 
 
Art. 1. - Nell'elenco delle Scuole di  perfezionamento  annesse  alla
    Facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti : 
 
  « Scuola di tisiologia ». 
 
  « Scuola di medicina del lavoro ». 
 
  Art. 13. - E' sostituito con il seguente 
 
  « Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in  due
sessioni: la prima ha inizio subito  dopo  la  chiusura  annuale  dei
corsi e la seconda un  mese  innanzi  il  principio  del  nuovo  anno
accademico ». 
 
  Art. 14. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « La Commissione esaminatrice per gli esami a gruppo e' composta di
un numero di  membri  che  verra'  determinato  dal  Consiglio  della
Facolta' sulle cui  materie  vertono  gli  esami,  secondo  le  norme
dell'art. 86 del regolamento generale universitario approvato con  R.
decreto 6 aprile 1924, n. 674. 
 
  La Commissione esaminatrice per ogni esame singolo e'  composta  di
tre commissari, dei quali almeno uno e' scelto fra i liberi docenti o
tra i cultori della materia ». 
 
  Art. 20. - Il numero degli esami di profitto, che lo studente  deve
superare per essere ammesso agli esami di laurea  in  giurisprudenza,
da 19 e' ridotto a 18. 
 
  Arti 37. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « La tassa da pagarsi e' stabilita in L. 50 per gli studenti in  L.
80 per i laureati e per i funzionari dello Stato ». 
 
  Art. 55. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Chi si iscrive  alla  Scuola  e  non  sia  studente  della  Regia
universita' di Roma  e'  tenuto  a  pagare  le  tasse  e  sopra-tasse
seguenti: 
 
  lire 100 immatricolazione; 
 
  lire 100 iscrizione; 
 
  lire 50 sopratassa esami di profitto; 
 
  lire 50 sopratassa esami di diploma; 
 
  lire 50 diploma ». 
 
  Art.  58.  -  E'  soppresso  l'insegnamento  di  cui  al  n.  9   «
legislazione economica del lavoro » e sono aggiunti,  rispettivamente
con i numeri 9, 33 e 34, i seguenti  nuovi  insegnamenti:  «  diritto
corporativo », « diritto del  lavoro  e  legislazione  sociale  »,  «
storia delle dottrine politiche ». 
 
  Art. 62. - Nel secondo  comma  alla  indicazione  dell'esame  di  «
legislazione economica e del lavoro » e' sostituita quella dell'esame
di « diritto corporativo ». 
 
  Art. 63. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Alla Facolta' di scienze politiche possono essere iscritti  quali
studenti coloro che abbiano superato l'esame di maturita' classica  o
scientifica. 
 
  I laureati  in  giurisprudenza  sono  ammessi  al  terzo  anno  con
l'obbligo della iscrizione ai  corsi  e  degli  esami  nelle  materie
seguenti: diritto pubblico comparato, diritto  corporativo,  politica
economica e finanziaria, storia politica moderna  (biennale),  storia
delle colonie e politica coloniale, e tre altre materie a  scelta  da
designarsi dalla Facolta', o, in caso che la Facolta' non le designi,
da indicarsi dallo studente  all'inizio  dell'anno  accademico.  Essi
sono altresi' tenuti agli esami di cui all'ultimo comma, dell'art. 61
e alla frequenza degli istituti a norma dell'art. 67. 
 
  I laureati in lettere o filosofia sono  ammessi  di  regola  al  2°
anno; sono ammessi al terzo, quando abbiano gia' superato  gli  esami
su almeno tre materie della Facolta'. 
 
  I laureati in scienze sociali, in scienze economiche e  commerciali
o in ingegneria  -  sempre  che  siano  in  possesso  del  titolo  di
ammissione di cui al primo comma del presente articolo - sono ammessi
al terzo anno con l'obbligo di seguire un piano  di  studi  approvato
dalla Facolta' caso per caso. 
 
  I diplomati in statistica sono ammessi di regola al  secondo  anno,
salvo diverso giudizio della Facolta'. 
 
  In ordine alle abbreviazioni del corso per i laureati e studenti di
altre Facolta', Scuole o Istituti superiori,  muniti  di  diploma  di
maturita' classica o scientifica, come  pure  sul  riconoscimento  di
esami superati, si pronunzia il Consiglio  della  Facolta'  caso  per
caso ». 
 
  Art. 75. - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  I. - L'insegnamento di « storia della filosofia moderna » di cui al
n. 33, e' soppresso. 
 
  II. - L'insegnamento di « storia della filosofia antica » passa dal
n. 32 al n. 33. 
 
  III. - Sono aggiunti, rispettivamente con i numeri 32,  34,  50,  i
seguenti nuovi insegnamenti : « storia della filosofia  »,  «  storia
della filosofia medioevale », « storia della musica ». 
 
  In conseguenza di tali aggiunte e modifiche, gli  insegnamenti  dal
n. 34 al 48 assumono la nuova numerazione da 35 a 49. 
 
  IV. - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
  Art. 79. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Lo studente dovra' iscriversi, ogni anno, ad almeno  tre  materie
tra le quali potranno essere ripetute materie precedentemente  prese,
purche' il numero totale non sia nel quadriennio inferiore a dieci. 
 
  Le materie saranno liberamente scelte fra tutti i corsi ufficiali o
pareggiati della Facolta' di  lettere  e  filosofia  e  tre  potranno
appartenere anche ad altre Facolta' ». 
 
  Art. 80. - Nell'ultimo comma le parole « non piu' tardi  del  terzo
anno di corso » sono sostituite con le seguenti: « non piu' tardi del
dicembre del quarto anno di corso ». 
 
  Art. 81. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Gli esami di profitto che lo studente ha l'obbligo  di  sostenere
prima di essere ammesso all'esame di laurea sono i seguenti: 
 
  a) una prova scritta di traduzione  dall'italiano  in  latino  (con
l'uso del vocabolario). Il tempo concesso per questa prova  sara'  di
quattro ore; 
 
  b) tre gruppi di esami scelti liberamente tra quelli proposti dalle
Scuole o dal Seminario, secondo i programmi che  annualmente  saranno
pubblicati dalle Scuole medesime  o  dal  Seminario  e  che  verranno
allegati all'ordine degli studi. Uno dei gruppi di esami puo'  essere
sostenuto al termine del primo biennio, gli altri due debbono  essere
sostenuti durante il secondo biennio. 
 
  I gruppi a scelta saranno  indicati  annualmente  nel  manifesto  a
stampa di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario; 
 
  c) una prova scritta  alla  fine  del  quarto  anno  su  una  delle
discipline di cui all'allegato A) a seconda della Scuola scelta dallo
studente. 
 
  Dalla prova di cui alla lettera  a)  saranno  esentati  sempre  gli
studenti stranieri ». 
 
  rt. 83. - Sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  I. Nel primo comma le parole « delle materie formanti il  gruppo  »
sono sostituite dalle parole « delle materie dei singoli gruppi »; 
 
  II. Il secondo comma e' sostituito con il seguente, « l'esame sulle
materie costituenti il gruppo sara' dato  contemporaneamente  dinanzi
un'unica commissione e  con  voto  unico,  o  dinanzi  a  commissioni
diverse, e quindi con voti singoli, a seconda che sara' stabilito  su
proposta delle singole Scuole e sara' indicato nel manifesto a stampa
di cui all'art. 3 del regolamento generale universitario ». 
 
  Art. 85. - E' soppresso il secondo comma. 
 
  Art. 87. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Coloro che, avendo conseguito una delle  lauree  conferite  dalla
Facolta' di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti di
regola al quarto anno. Essi dovranno sostenere la  prova  scritta  di
cui alla lettera c) dell'art. 81 e un gruppo di esami orali a  scelta
tra quelli di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, purche' cosi'
la prova scritta come il gruppo di esami vertano su  materie  diverse
da quelle gia' seguite per il conseguimento della prima laurea. 
 
  Coloro i quali siano forniti  di  altre  lauree  ed  aspirino  alla
laurea in lettere o in filosofia possono, su parere  della  Facolta',
essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso, purche'  abbiano
conseguito il diploma di maturita' classica, almeno tanti anni prima,
quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione. 
 
  Se sara' accordata l'iscrizione al terzo anno, lo  studente  dovra'
sostenere la prova scritta di latino (art. 81, lettera a), due gruppi
di esami orali (art. 81, lettera b) e la prova scritta di quarto anno
(art. 81, lettera c) con le norme stesse che valgono  per  tutti  gli
studenti. Invece, in caso di iscrizione al secondo anno, lo  studente
sara' obbligato a tutte le prove di cui all'art. 81 ». 
 
  Art. 90. - L'ultimo comma e' cosi' modificato: 
 
  « I laureati iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti  a
pagare le seguenti tasse e sopra tasse : 
 
  lire 100 immatricolazione; 
 
  lire 100 iscrizione; 
 
  lire 50 sopratassa esami di profitto ; 
 
  lire 50 sopratassa esame di diploma; 
 
  lire 50 diploma ». 
 
  Art.  94.  -  Dopo  il  numero  7  e'  aggiunto,  con  il   n.   8,
l'insegnamento di « storia della filosofia »  ed  e'  in  conseguenza
modificata la numerazione degli insegnamenti successivi. 
 
  Art.  95.  -  Dopo  il  numero  6  e'  aggiunto,  con  il   n.   7,
l'insegnamento di « storia della filosofia  medioevale  »  ed  e'  in
conseguenza modificata la numerazione degli insegnamenti successivi. 
 
  Art. 119. E' sostituito con il seguente: 
 
  « Le prove per l'esame di diploma sono  scritte  e  orali.  Per  le
materie linguistiche la prova scritta consiste in una versione  dalla
lingua orientale in italiano ». 
 
  Art. 149. - Dopo il  numero  9  e'  aggiunto,  con  il  numero  10,
l'insegnamento di « storia della filosofia »  ed  e'  in  conseguenza
modificata la numerazione degli insegnamenti successivi. 
 
  Art. 161. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento  della  Scuola
di filosofia e' aggiunto, col n. 1, l'insegnamento di « storia  della
filosofia  »,  modificandosi  in  conseguenza  la  numerazione  degli
insegnamenti successivi. 
 
  La denominazione dell'insegnamento  di  «  storia  della  filosofia
moderna » e'  modificata  in  quella  di  «  storia  della  filosofia
medioevale ». 
 
  Art. 166. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facolta'
di medicina e chirurgia e' aggiunto, col n. 35, l'insegnamento  di  «
anatomia microscopica ». 
 
  Art. 169 (gia' 170). - E' premesso il seguente primo  comma:  «  la
Facolta' propone e pubblica annualmente il  piano  di  studi  per  il
conseguimento della laurea in medicina e chirurgia ». 
 
  Nel comma gia' esistente il numero degli  esami,  che  lo  studente
deve superare per essere ammesso agli esami di laurea in  medicina  e
chirurgia, e' ridotto da 24 a 23. 
 
  Art. 186 (gia' 187). - Dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  « Per il Corso di perfezionamento in  igiene  i  laureati  iscritti
sono tenuti a pagare le seguenti tasse: 
 
  lire 100 immatricolazione; 
 
  lire 300 iscrizione; 
 
  lire 50 sopratassa di esami; 
 
  lire 50 diploma ». 
 
  Art. 203 (gia' 204). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « La  Scuola  di  perfezionamento  in  medicina  legale  conferisce
diplomi di specialista  «  in  medicina  legale  »  e  «  in  polizia
scientifica e medicina penitenziaria ». 
 
  Per ciascuno dei due diplomi il corso di studi ha la durata  di  un
biennio ». 
 
  Art. 204 (gia' 205). - Sono soppressi gli insegnamenti  riguardanti
il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro. 
 
  Art. 206 (gia' 207). - Le parole « in una delle tre  specialita'  »
sono sostituite con le parole: « in una delle due specialita' ». 
 
  Dopo l'art. 245 (gia' 246) sono aggiunte le Scuole di «  Tisiologia
» e di « Medicina del lavoro » con i relativi programmi: 
 
  «Scuola di tisiologia. 
 
  Art. 246. - Il corso per la specialita' in tisiologia ha la  durata
di 2 anni e si svolge presso la clinica della tubercolosi e  malattie
respiratorie della Regia universita' (Istituto Benito Mussolini), 
 
  Art. 247. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  1. Patologia e clinica della tubercolosi polmonare (biennale); 
 
  2. Radiologia dell'apparato respiratorio (biennale); 
 
  3. Anatomia patologica dell'apparato respiratorio (biennale) ; 
 
  4. Patologia e clinica della tubercolosi chirurgica (biennale); 
 
  5. La tubercolosi nell'infanzia (annuale); 
 
  6. La tubercolosi nelle prime vie respiratorie (annuale); 
 
  7. Igiene sociale della tubercolosi (annuale); 
 
  8.  Istituzione  previdenziale  e  medicina   delle   assicurazioni
(annuale); 
 
  9. Tecnica sanatoriale (annuale); 
 
  10. Tecnica dispensariale (biennale); 
 
  11.  Le  malattie  non   tubercolari   dell'apparato   respiratorio
(annuale); 
 
  12. Batteriologia e sierologia (annuale). 
 
  Oltre a questi insegnamenti  teorici  avranno  luogo  esercitazioni
pratiche svolte dagli assistenti dell'Istituto. 
 
  Art. 248. - Gli esami di profitto  verranno  sostenuti  per  gruppi
alla fine del 2° anno  prima  dell'esame  di  diploma  e  secondo  le
disposizioni del manifesto della Scuola. L'esame  di  diploma  verra'
svolto secondo le norme dell'art. 185 ». 
 
  « Scuola di medicina del lavoro. 
 
  Art. 249. - La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro  ha
lo scopo di perfezionare i laureati in  medicina  e  chirurgia  nella
medicina del lavoro, e di conferire  il  diploma  di  specialista  in
medicina del lavoro. 
 
  Art. 250. - Direttore della Scuola e' il preside della Facolta'  di
medicina e chirurgia. 
 
  rt. 251. - La Scuola ha la durata di un biennio, 
 
  Art. 252. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
  fisiologia del lavoro; 
 
  fisio-psicotecnica del lavoro; 
 
  malattie del lavoro; 
 
  infortuni sul lavoro; 
 
  l'esplorazione radiologica nella medicina del lavoro; 
 
  l'igiene del lavoro; 
 
  legislazione sull'igiene del lavoro e sulle assicurazioni 
 
  sociali ; 
 
  medicina legale del lavoro. 
 
  Si terranno, inoltre, corsi di conferenze sopra materie riguardanti
la Scuola e che verranno stabilite dal direttore della Scuola. 
 
  Art. 253. - Gli esami  di  profitto  vengono  dati  per  gruppi  di
materie alla  fine  di  ogni  anno  del  corso,  secondo  l'ordine  e
l'aggruppamento stabilito dal manifesto della Scuola. 
 
  L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'articolo 185 ». 
 
  Art. 254 (gia' 247). - Nell'elenco  delle  lauree  conferite  dalla
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' soppressa la «
laurea mista in scienze naturali e chimica ». 
 
  Art. 255 (gia' 248). -  Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto
col n. 55 l'insegnamento di « chimica di guerra ». 
 
  Art. 261 (gia' 254). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Lo studente, che non segua il  piano  di  studio  proposto  dalla
Facolta', deve soddisfare alle seguenti condizioni : 
 
  per la laurea in matematica  prendere  iscrizione  e  superare  gli
esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  255
ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31, e da 48 a 50 ; 
 
  per la laurea in fisica prendere iscrizione e superare gli esami in
almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 255 ai  numeri
da 1 a 7, 15, 23 a 26, 29 a 32 o fra altri corsi, la cui scelta pero'
sia approvata dalla Facolta' ed inoltre frequentare gli  esercizi  di
preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di  fisica
e superare le relative prove pratiche ; 
 
  per la laurea in chimica prendere iscrizione e superare  gli  esami
in almeno 10 materie scelte fra  quelle  elencate  nell'art.  255  ai
numeri 6 a 9, 15, 17, 29, 31, 32 a 36, e frequentare i corsi  pratici
consigliati dalla Facolta', superare le relative prove e  durante  il
4° anno frequentare il laboratorio di chimica per  ricerche  speciali
di indole teorico-sperimentale; 
 
  per la laurea in scienze naturali prendere  iscrizione  e  superare
gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle  elencate  nell'art.
235 ai numeri 6 a 8,  11  a  17,  19,  30,  37,  41,  frequentare  le
esercitazioni consigliate  dalla  Facolta'  e  superare  le  relative
prove. 
 
  per la laurea mista in matematica e fisica  prendere  iscrizione  e
superare gli esami in almeno 12 materie scelte  fra  quelle  elencate
nell'art. 255 ai numeri 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50 e fra  i
corsi  di  fisica  tecnica  e  di  elettrotecnica  della  Scuola   di
ingegneria, frequentare per un biennio il  laboratorio  di  fisica  e
superare la relativa prova pratica ». 
 
  Dopo l'art. 271 (gia' 269) e' aggiunto il seguente: 
 
  « Art. 272. - Gli iscritti alla Scuola devono  pagare  le  seguenti
tasse e sopratasse: 
 
  lire 100 immatricolazione; 
 
  lire 100 iscrizione ; 
 
  lire 50 sopratassa di esami di profitto; 
 
  lire 50 sopratassa di diploma; 
 
  lire 50 diploma ». 
 
  Dopo l'art. 290 (gia' 287) e' aggiunto il seguente: 
 
  « Art. 291. - Gli iscritti alla Scuola devono  pagare  le  tasse  e
sopratasse che sono stabilite per la Facolta' di scienze matematiche,
fisiche e naturali ». 
 
  Dopo l'art. 296 (gia' 292) e' aggiunto il seguente : 
 
  « Art. 297. - Gli iscritti alla Scuola devono  pagare  le  tasse  e
sopratasse che sono stabilite per la Facolta' di lettere e  filosofia
». 
 
  Art. 303 (gia' 299). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Lo studente che aspira  a  conseguire  la  laurea  in  chimica  e
farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve prendere
iscrizione e superare gli esami  in  almeno  13  materie  scelte  fra
quelle  elencate  nell'art.  300,  e  frequentare  i  corsi   pratici
consigliati dalla Scuola e superare su cinque di  essi  le  prove  di
esame. 
 
  Lo studente deve inoltre  frequentare  il  laboratorio  di  chimica
farmaceutica ai fini di cui al comma precedente ». 
 
  Art. 307 (gia' 304). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Lo studente, che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che
non segue il piano di studi consigliato, deve prendere  iscrizione  e
superare gli esami in almeno 7 materie  scelte  fra  quelle  elencate
nell'art. 300 e frequentare le esercitazioni consigliate dalla Scuola
». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 90. - Mancini.