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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1826

Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze. (030U1826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 12-2-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Firenze approvato  con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con  successivo  R.
decreto 13 ottobre 1927, n. 2230; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita'  di  Firenze  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e  modificato  con  R.  decreto  13
ottobre 1927, n. 2230, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  a) Sono soppressi gli articoli: 19, 28, 29, 30, 31, 106, 138,  139,
140, 141, 142. 
 
  In conseguenza di tali soppressioni e delle  aggiunte  che  saranno
disposte, e' modificata la numerazione degli  articoli  successivi  e
dei loro riferimenti. 
 
  b) Art. 1. - Nell'elenco delle Facolta' e Scuole che  l'Universita'
comprende, dopo l'indicazione della Scuola di  farmacia  e'  aggiunto
quanto segue: 
 
  «Alla Facolta' di giurisprudenza sono annessi: 
 
  la Scuola di statistica; 
 
  il Seminario di applicazione forense». 
 
  c) Art. 10. - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in  due
sessioni: la prima ha inizio subito  dopo  la  chiusura  annuale  dei
corsi e la seconda un  mese  innanzi  il  principio  del  nuovo  anno
accademico ». 
 
  d) Art. 16. - Nell'elenco delle  materie  di  insegnamento  per  il
conseguimento   della   laurea   in   giurisprudenza   e'   soppresso
l'insegnamento di « economia commerciale » di cui al n. 19. 
 
  In conseguenza, viene modificata la numerazione degli  insegnamenti
successivi. 
 
  La denominazione dell'insegnamento di «  legislazione  sindacale  e
del lavoro » di cui al n. 29 (gia' 30) e' modificata in quella  di  «
diritto corporativo e diritto del lavoro ». 
 
  Sono aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  « 30. Statistica demografica; 
 
  31. Scienza politica; 
 
  32. Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche; 
 
  33. Storia dei trattati e delle relazioni diplomatiche ». 
 
  e) Art. 19 (gia' 20). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « La Facolta' propone i piani di studio che vengono comunicati agli
studenti mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono  liberi  di
variare i piani proposti, purche' prendano iscrizione e superino  gli
esami in non meno di diciotto materie  scelte  fra  quelle  insegnate
nella Facolta'. La scelta potra' eventualmente essere fatta anche tra
le materie di altre Facolta' e Scuole, sempreche' vengano  coordinate
in modo da  costituire,  a  giudizio  della  Facolta',  un  serio  ed
organico programma di studi giuridici. 
 
  Nessun anno di corso sara' valido  ove  gli  studenti  non  abbiano
preso iscrizione ad almeno 3 materie ». 
 
  f) Art. 26 (gia' 27). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Gli esami di profitto sono sostenuti per singole  materie,  salvo
che il Consiglio di facolta' disponga  diversamente,  nel  qual  caso
indichera' al principio dell'anno accademico gli aggruppamenti  delle
singole discipline. 
 
  Gli esami di profitto si svolgono dinanzi a commissioni di tre o di
cinque membri nominati dal Preside. Uno di questi puo' essere  scelto
fra i cultori delle materie indicate nell'art. 16 ». 
 
  g) Art. 27 (gia' 32). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Per poter essere ammesso agli esami di profitto dei corsi seguiti
nel secondo biennio, lo studente deve aver superato gli  esami  nelle
materie propedeutiche proposte dalla Facolta' nel  manifesto  annuale
». 
 
  h) Gli articoli 28 (gia' 33), 29 (gia' 34), 30 (gia' 35), 31  (gia'
36), 32 (gia' 37), sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti: 
 
  « Art. 28. - Alla fine  del  IV  anno  lo  studente  potra'  essere
ammesso all'esame di laurea a condizione che abbia superato tutti gli
esami di profitto. 
 
  Art. 29. - L'esame di laurea consiste in una tesi scritta ed in una
discussione orale su di essa e sopra almeno uno fra due  temi  scelti
dal candidato in Materie diverse fra loro  e  da  quella  della  tesi
scritta. 
 
  Se il tema della tesi scritta non e'  di  materia  giuridica,  deve
essere di  materia  giuridica  almeno  uno  dei  temi  da  discutersi
oralmente. 
 
  Il laureando non puo' scegliere il tema della tesi di laurea  fuori
delle materie dell'indirizzo da lui seguito, in relazione  all'ordine
di studi stabilito dalla Facolta'. 
 
  Art. 30: - Il tema della tesi di laurea  e  ciascuno  dei  temi  da
discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato e  il
professore della materia. 
 
  Il professore della materia e' tenuto ad indirizzare  il  laureando
durante la preparazione della tesi. 
 
  Il tema della tesi di laurea deve essere registrato  in  segreteria
almeno sei mesi prima  della  discussione  e  i  temi  da  discutersi
oralmente almeno dodici giorni prima. 
 
  Art. 31. - La tesi deve essere presentata in segreteria, in  almeno
cinque esemplari, un mese prima della discussione ed e' innanzi tutto
sottoposta al giudizio di una  commissione  nominata  dal  Preside  e
composta di tre membri di cui almeno due  debbono  essere  professori
ufficiali. Detta commissione esamina se la tesi sia o meno meritevole
di venire ammessa alla discussione ed  esprime  in  una  relazione  i
motivi del proprio giudizio. Se questo e' negativo, la relazione deve
essere scritta. 
 
  Art. 32. - La Commissione per l'esame di laurea  e'  costituita  di
almeno 7 e di non piu'  di  11  membri,  a  scelta  del  Preside,  in
maggioranza professori ufficiali. Di essa fa parte almeno  un  libero
docente o cultore delle discipline insegnate nella Facolta'  che  non
sia professore ufficiale. 
 
  Prima della discussione che e' pubblica, la commissione, in  seduta
segreta,  prende  notizia  della  relazione   di   cui   all'articolo
precedente ». 
 
  i) Dopo l'art. 35 (gia' 40) sono inseriti i seguenti articoli da 36
a 48 concernenti la Scuola di statistica con il relativo programma: 
 
                       « Scuola di statistica. 
 
  Art. 36. - La Scuola di statistica  e'  annessa  alla  Facolta'  di
giurisprudenza ed e' diretta dal professore titolare  della  cattedra
di statistica. 
 
  Il Consiglio della Scuola di statistica si compone  dei  professori
di ruolo che impartiscono gli insegnamenti nella Scuola  e,  per  gli
oggetti di cui all'art. 10 del  regolamento  generale  universitario,
anche dei professori incaricati di materie obbligatorie nella Scuola. 
 
  Art. 37. - La Scuola di statistica  usufruira'  degli  insegnamenti
esistenti nelle Facolta'  della  Regia  universita'  i  cui  titolari
impartiranno l'insegnamento a titolo gratuito. 
 
  Art. 38. -  La  Scuola  di  statistica  conferisce  dopo  un  corso
biennale di studi il diploma occorrente per l'ammissione all'esame di
Stato  di  abilitazione  nelle  discipline  statistiche,  esame   che
conferisce il titolo di statistico. 
 
  Art. 39. - Alla Scuola sono ammessi gli studenti muniti di  diploma
di maturita' classica. 
 
  Per l'ammissione alla Scuola in base a lauree, diplomi, o attestati
di  studi  conseguiti  presso  altre  Facolta',  Scuole  o   Istituti
superiori, decide il Consiglio della Scuola il quale stabilira'  caso
per caso se detti candidati possano essere iscritti al  2°  anno  con
eventuali  modificazioni  al  programma  di  studi,  sempreche'   gli
aspiranti siano forniti del diploma di maturita' classica  conseguito
almeno un anno prima. 
 
  Art. 40. - Le materie obbligatorie  di  insegnamento  della  Scuola
sono le seguenti: 
 
  Statistica metodologica. 
 
  Demografia. 
 
  Statistica economica. 
 
  Geografia politica ed economica. 
 
  Antropologia. 
 
  Economia politica. 
 
  Il Consiglio decidera', in base alla eventuale precedente  carriera
scolastica del candidato, se esso debba seguire il corso di  economia
politica o applicata. Gli  studenti  debbono  inoltre  seguire  altri
quattro corsi universitari  coordinati  fra  loro,  in  modo  che,  a
giudizio del direttore della Scuola, rispondano ad uno  dei  seguenti
indirizzi: economico, matematico,  sociologico,  biologico,  storico,
giuridico. 
 
  Art. 41. - Le materie di insegnamento sono  cosi'  distribuite  nel
biennio: 
 
  Anno 1°: 
 
  Statistica metodologica. 
 
  Antropologia. 
 
  Economia politica. 
 
  2 Corsi a scelta fra quelli di cui all'articolo precedente 
 
  Anno 2°: 
 
  Demografia. 
 
  Statistica economica. 
 
  Geografia economico-politica. 
 
  2 Corsi a scelta fra quelli di cui all'articolo precedente. 
 
  Art. 42. - All'atto dell'iscrizione  o  in  apposita  dichiarazione
fatta entro i quattro mesi successivi all'iscrizione,  l'alunno  deve
sottoporre all'approvazione  della  Direzione  il  piano  dei  propri
studi. 
 
  Art. 43. - Gli esami di  profitto  vengono  sostenuti  per  singole
materie. Per le Commissioni esaminatrici, valgono le norme  dell'art.
86 del regolamento generale universitario. 
 
  Art. 44.  -  L'esame  di  diploma  consiste  nella  preparazione  e
discussione di una  dissertazione  scritta  su  argomento  statistico
liberamente scelto dal  candidato.  L'argomento  della  dissertazione
deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione  del  direttore
della Scuola e del professore della materia  almeno  sei  mesi  prima
della discussione. 
 
  Art. 45. - Per essere ammesso all'esame di  diploma,  lo  studente,
oltre aver frequentato i dieci insegnamenti del biennio e sostenuto i
relativi esami, deve aver frequentato il Gabinetto di  statistica  od
un  altro  degli  Istituti  annessi  alle  cattedre   delle   materie
obbligatorie della Scuola che gli sara' indicato dal direttore. 
 
  Art. 46. - La Commissione per l'esame di diploma e'  costituita  di
sette  membri,  di  cui  almeno  uno  libero  docente  o  cultore  di
discipline statistiche. 
 
  Art.  47.  -  Gli  iscritti  alla  Scuola  pagano   le   tasse   di
immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse di esame
nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti  alla  Facolta'
di giurisprudenza. 
 
  Art. 48. - Qualora  nella  Regia  universita'  di  Firenze  fossero
istituiti nuovi insegnamenti, che  a  giudizio  del  Consiglio  della
Scuola si reputassero di fondamentale importanza ai fini della Scuola
stessa, essi potranno essere inseriti dal Consiglio della Scuola  tra
le materie obbligatorie in sostituzione di altrettanti corsi a scelta
». 
 
  l) Art. 114. (gia' 107). - E' sostituito  con  il  seguente:  «  La
Facolta' propone il piano di studi che viene comunicato agli studenti
mediante il manifesto annuale. Gli studenti sono liberi  di'  variare
il piano proposto, purche' il numero complessivo delle  materie  alle
quali si iscrivono e sulle quali devono superare gli  esami,  durante
tutto il corso universitario, non sia inferiore a 22 ». 
 
  m) Art. 134 (gia' 127). - E' sostituito con il seguente : 
 
  « Scuola di perfezionamento in pediatria medica. 
 
  Gli anni di studio necessari per il conseguimento  del  diploma  dl
specialista sono due. 
 
  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  seguire  i  corsi  di  clinica
pediatrica e di frequentare, durante tutto  il  biennio,  le  diverse
sezioni della Clinica (reparti dei lattanti, della Seconda  infanzia,
delle malattie contagiose, dell'ambulatorio), nelle quali,  sotto  la
guida  del   direttore   e   degli   assistenti,   si   eserciteranno
quotidianamente nello studio degli ammalati. 
 
  Oltre il corso fondamentale di clinica pediatrica  medica  potranno
essere impartiti dei corsi complementari di fisiologia e di terapia. 
 
  Alla fine del primo anno e' obbligatorio un esame di profitto sopra
gli insegnamenti seguiti durante l'anno. 
 
  L'esame per il  conseguimento  del  diploma  di  specialista  viene
sostenuto alla fine del secondo anno e consiste nella discussione  di
una tesi scritta sopra un tema di pediatria e in saggi di  clinica  e
di laboratorio, atti a dimostrare la maturita' pratica dei  candidati
». 
 
  n) Art. 145 (gia' 143). - Il primo comma e' cosi modificato: 
 
  « La Facolta' propone i piani di studio che vengono comunicati agli
studenti mediante il manifesto annuale.  Lo  studente  e'  libero  di
variare i piani proposti sostituendo ad una o piu'  materie  in  essi
indicate, altre materie, purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
 
  o) Art. 163 (gia' 161). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Per conseguire il diploma in farmacia la Scuola propone il  piano
di studio che viene comunicato agli studenti  mediante  il  manifesto
annuale. Gli studenti possono sostituire  alle  materie  non  proprie
della Scuola materie delle Facolta' dl  scienze  o  di  medicina  che
saranno annualmente indicate dalla Scuola nel manifesto degli  studi.
Essi devono pero' frequentare nei tre anni,  superandone  gli  esami,
almeno  7  materie  e  frequentare  le   esercitazioni   di   chimica
qualitativa e di chimica farmaceutica. 
 
  Il quarto anno (anno solare) e'  dedicato  alla  pratica  da  farsi
presso una farmacia fra quelle indicate dalla Scuola. 
 
  Quest'anno  di  pratica  non   puo'   cominciarsi   che   terminato
regolarmente il terzo anno di corso e cioe' superati tutti gli esami.
Quando pero' gli studenti siano rimasti in debito di non piu' di  due
esami di profitto, possono iniziare la pratica  farmaceutica,  ma  un
quadrimestre almeno dev'essere compiuto dopo superati tutti gli esami
di profitto. 
 
  L'adempimento  della  pratica  farmaceutica  deve  risultare,  fino
dall'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata  dagli  studenti
alla  segreteria,  della  farmacia  prescelta,  ed  infine   da   una
attestazione rilasciata, dal direttore della farmacia presso la quale
e' stata compiuta. 
 
  In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma in farmacia gli
studenti devono aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione ». 
 
  p) Art. 166 (gia' 164). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Per conseguire la laurea in chimica e farmacia la Scuola  propone
il piano di studio che viene comunicato  agli  studenti  mediante  il
manifesto annuale.  Gli  studenti  possono  sostituire  alle  materie
consigliate non proprie della Scuola altre materie scelte fra  quelle
delle Facolta' di scienze o di medicina,  che  la  Scuola  indichera'
annualmente nel suo manifesto, purche' prendano iscrizione e superino
gli esami, nei, quattro anni in almeno 11  materie  e  frequentino  i
corsi di esercitazioni proposti. 
 
  Il quinto anno (anno solare) e' dedicato alla pratica  farmaceutica
e non potra' cominciare che terminato regolarmente il quarto anno  di
corso. Quando gli studenti  debbano  superare  ancora  due  esami  di
profitto potranno iniziare la pratica farmaceutica, ma in tal caso un
quadrimestre almeno dovra' compiersi dopo superati tutti gli esami di
profitto, seguendo le norme indicate all'art. 163,  penultimo  comma.
Per presentarsi all'esame finale lo Studente dovra'  sempre  compiere
cinque anni di regolare iscrizione ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 88. - Mancini.