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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1771

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena. (030U1771)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-2-1931
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Siena approvato con R.
decreto 13 ottobre 1927, n. 2831,  e  modificato  con  successivo  R.
decreto 31 ottobre 1929, n. 2395; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  Autorita'
accademiche della Regia universita' predetta ; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo : 
 
  Lo statuto della Regia  universita'  di  Siena,  approvato  con  R.
decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e  modificato  con  R.  decreto  31
ottobre 1929, n. 2395, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  a) Art. 1. - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  « Alla Facolta' di medicina e chirurgia e'  annessa  la  Scuola  di
perfezionamento in ostetricia e ginecologia ». 
 
  b) Dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente nuovo articolo : 
 
  « Art. 14. - Le Facolta' o Scuole propongono  i  singoli  piani  di
studio che vengono comunicati agli  studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi  di  variare  i  piani  proposti,  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma ». 
 
  In conseguenza dell'aggiunzione  del  predetto  nuovo  articolo  e'
modificata la  numerazione  degli  articoli  successivi  e  dei  loro
riferimenti. 
 
  c) Art. 18 (gia' 17). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Gli studenti non potranno essere ammessi all'esame di  laurea  se
non avranno preso iscrizione e superati  gli  esami  di  profitto  in
almeno 19 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 17 ». 
 
  d) Art. 27 (gia' 26). - Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della Facolta' di medicina  e  chirurgia  e'  aggiunto,  col  n.  26,
l'insegnamento di « Radiologia e radioterapia ». 
 
  e) Art. 31 (gia' 30). - E' sostituito con il seguente: 
 
  « Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea  se
non avranno preso iscrizione e superati  gli  esami  di  profitto  in
almeno 22 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 27 ». 
 
  f)  Dopo  l'art.  56  (gia'  55),  e'   aggiunta   la   Scuola   di
perfezionamento in ostetricia e ginecologia con il relativo programma
: 
 
  « Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia. 
 
  Art. 57. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e  chirurgia
una « Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia ». 
 
  La Scuola ha la durata di quattro anni. 
 
  Non possono esservi ammessi che i laureati in medicina e chirurgia.
I laureati che dimostrino, con  documenti  e  titoli  di  studio,  di
possedere  gia'  una  sufficiente  preparazione   nel   campo   della
specialita',  potranno,  su  proposta  del  Direttore  della  Scuola,
approvata dalla Facolta', essere esonerati da uno o, al  massimo,  da
due anni di corso. 
 
  Art. 58. - Agli aiuti e assistenti effettivi gli anni di  servizio,
prestati nella Clinica ostetrica, sono calcolati e  considerati  come
anni di frequenza alla Scuola di perfezionamento. 
 
  Art. 59. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 
 
  1° Anatomia del bacino e degli organi genitali femminili, e nozioni
di embriologia umana (professore di anatomia umana normale); 
 
  2° Nozioni di fisiologia ostetrica e  ginecologica  e  sul  decorso
della  gravidanza;  parto  e  puerperio  (col  corso  agli  studenti)
(professore di fisiologia); 
 
  3° Igiene della gravidanza ed igiene  sociale  delle  gravide  (col
corso agli studenti) (professore di clinica ostetrico-ginecologica); 
 
  4° Profilassi  e  cura  della  blenorrea  dei  neonati  (un'annata)
(professore di clinica dermosifilopatica); 
 
  5° Profilassi delle  malattie  veneree  e  sifilitiche  (un'annata)
(professore di clinica dermosifilopatica); 
 
  6° (A) Patologia della gravidanza - (B) Patologia del parto  -  (C)
Patologia del puerperio. Corso triennale, ogni anno qualche  capitolo
(professore di clinica ostetrico ginecologica); 
 
  7°  Ostetricia  operativa  sulla   partoriente   ed   esercitazioni
diagnostiche ed operative sulla  macchina  ostetrica  (professore  di
clinica ostetrico-ginecologica); 
 
  8° Patologia dei genitali femminili e terapia  ginecologica.  Corso
triennale  (professori  di  clinica   ostetrico-ginecologica   e   di
radiologia e radioterapia); 
 
  9° I processi infiammatori, le  malformazioni  ed  i  tumori  delle
sfere genitali dal  punto  di  vista  anatomo-patologico  (un'annata)
(professore di anatomia patologica); 
 
  10° Ostetricia medico-legale e sociale (un'annata)  (professore  di
medicina legale); 
 
  11°   Sull'allattamento   (un'annata)   (professore   di    clinica
pediatrica); 
 
  12° Malattie  del  neonato  e  della  prima  infanzia  e  sue  cure
(un'annata) (professore di clinica pediatrica). 
 
  Art. 60. - I corsi saranno integrati da  internati  obbligatori  da
effettuarsi per turno, con guardia diurna e notturna e con disimpegno
di tutte le mansioni di assistenza affidate. 
 
  E' obbligo degli  iscritti  presenziare  alle  lezioni  di  clinica
ostetrico-ginecologica impartite agli studenti e alle conferenze  che
per essi saranno tenute dal professore e dai suoi coadiutori. 
 
  Art.  61.  -  Annualmente  vengono  dati  gli  esami  di   profitto
discutendosi  una  storia  clinica  di  un  caso  di   ostetricia   e
ginecologia seguito durante l'anno. 
 
  Art. 62. - Al  termine  del  corso  dopo  aver  superato  le  prove
consistenti    in    un    esame    teorico-pratico    di     Clinica
ostetrico-ginecologica e in  una  discussione  di  una  dissertazione
scritta su  un  argomento  di  indole  sperimentale  o  clinica,  gli
iscritti conseguiranno  il  diploma  di  perfezionamento,  che  dara'
diritto alla qualifica di Specialista ostetrico-ginecologico (art.  4
del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909). 
 
  Art. 63.  -  Per  iscriversi  alla  Scuola  di  perfezionamento  e'
necessario presentare alla segreteria universitaria, non oltre il  31
dicembre, domanda in carta bollata da L. 3,  indirizzata  al  Rettore
dell'Universita' e  corredata  dal  certificato  di  laurea  e  dalla
ricevuta della tassa di iscrizione. I laureati in questa  Universita'
sono esonerati dal presentare il certificato di laurea. 
 
  Art. 64. - Le tasse per la Scuola di perfezionamento in  ostetricia
e ginecologia sono le seguenti: 
 
  1. Tassa annua di iscrizione (pagabile in 4 rate) L. 800 
 
  2. Contributo annuo per esercizi pratici . . . » 500 
 
  3. Sopratassa annua per gli esami . . . » 150 
 
  4. Sopratassa per l'esame di diploma . . . » 75 
 
  5. Tassa di diploma . . . » 300 
 
  Le tasse di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, debbono  essere  pagate  alla
Cassa universitaria, la tassa di  diploma  va  pagata  per  mezzo  di
vaglia postale intestato al Procuratore del Registro di Siena. 
 
  Art. 65. - La ripartizione delle  tasse  e  sopratasse  di  cui  al
precedente   articolo   64   sara'   disposta   dal   Consiglio    di
amministrazione su proposta del Senato accademico ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 304, foglio 46. - Mancini.