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REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 1170

Norme per il pareggiamento degli Istituti musicali. (030U1170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-9-1930
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito  il  parere   del   Consiglio   superiore   dell'educazione
nazionale; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Gli Istituti musicali eretti in enti morali, o al mantenimento  dei
quali provvedono enti morali, e in cui siano costituiti almeno cinque
corsi d'insegnamento considerati come principali dai  regolamenti  in
vigore,  possono   essere   pareggiati   ai   Conservatori   musicali
governativi. 
 
  I diplomi rilasciati da tali Istituti per i corsi per  i  quali  il
pareggiamento sia stato concesso sono parificati a tutti gli  effetti
ai diplomi rilasciati dai Regi conservatori di musica.