Aggiunta di voci alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre
1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali
è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48
settimanali di lavoro. (030U0807)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1930