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REGIO DECRETO 15 maggio 1930, n. 740

Norme per il passaggio al servizio dello Stato di presidi e professori di istituti pareggiati che si convertono in Regi. (030U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-6-1930
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054; 
 
  Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084; 
 
  Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I professori ed i presidi di istituti pareggiati, che si convertono
in Regi, sono assunti in servizio dello Stato  in  istituti  di  pari
ordine e grado, anche se non posseggano, rispettivamente, i requisiti
di cui al n. 6 dell'art. 99 e al n. 4 dell'art. 100 del regolamento 6
giugno 1925, n. 1084, purche' nell'istituto siano stati assunti,  con
l'approvazione della competente autorita' scolastica,  in  una  delle
forme consentite dalle leggi e dai regolamenti del tempo, od  abbiano
all'atto della pubblicazione del presente decreto acquistata in  esso
la stabilita'. 
 
  I professori che all'atto della pubblicazione del presente  decreto
si trovino  ad  avere  da  almeno  un  quinquennio  ininterrottamente
l'incarico della presidenza  dell'istituto  pareggiato  e  che  siano
riusciti vincitori in concorsi per cattedre di Regi istituti medi  di
istruzione, possono, in caso di conversione in  Regio  dell'istituto,
essere assunti in servizio statale in qualita' di presidi.