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REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 141

Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali; istituzione di imposte di consumo. (030U0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1930
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1930, n. 963 (in G.U. 24/07/1930, n. 172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-3-1930
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto  24  settembre  1923,  n.  2030,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di sopprimere  le  cinte
daziarie dei Comuni chiusi e di abolire i dazi interni di consumo  in
tutti i  Comuni  del  Regno,  sostituendoli  con  talune  imposte  di
consumo; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per  l'interno,  di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal primo aprile 1930 sono abolite  le  cinte  daziarie
dei Comuni chiusi e sono inoltre aboliti in tutti i Comuni del Regno,
salvo il disposto dell'articolo seguente, i dazi di consumo istituiti
dai Comuni, a termini dell'allegato A  al  R.  decreto  24  settembre
1923, n. 2030, e delle leggi e dei decreti successivamente emanati. 
  Dalla stessa data e' pure abolito l'addizionale comunale di cui  ai
Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n.  769,  e  24
settembre 1925, n. 2112.