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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1930, n. 105

Aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione. (030U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 maggio 1930, n. 611 (in G.U. 27/05/1930, n. 124).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1971)
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Testo in vigore dal: 10-3-1930
al: 2-6-1945
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto   il   R.   decreto-legge   2   febbraio   1922,   n.    281,
sull'importazione,  fabbricazione  e  vendita  degli  apparecchi   di
accensione e delle pietrine focaie; 
  Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1315, convertito nella
legge 29 novembre 1928, n. 2854; 
  Visto l'art. 9 della Convenzione  tra  lo  Stato  ed  il  Consorzio
Industrie Fiammiferi annessa al R. decreto-legge 11  marzo  1923,  n.
560; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Considerata la necessita' urgente  ed  assoluta  di  modificare  il
regime fiscale  in  vigore  per  gli  apparecchi  d'accensione  e  la
convenienza  di   riservare   al   Consorzio   Industrie   Fiammiferi
l'importazione,  la  fabbricazione  e  la  vendita  nel  Regno  degli
apparecchi  d'accensione  a  pietrina  focaia  che  nell'uso  possono
sostituire i fiammiferi; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con quello per la giustizia e culti; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per qualsiasi apparecchio  d'accensione,  ossia  qualunque  oggetto
capace di  produrre  fiammella,  scintilla  od  incandescenza  e  che
nell'uso sostituisca i fiammiferi, per ogni  pietrina  focaia  e  per
ogni parte o pezzo di ricambio degli apparecchi anzidetti,  tanto  se
fabbricati quanto se importati pel consumo  nell'interno  del  Regno,
indipendentemente  in  questo  secondo  caso   dall'eventuale   dazio
doganale, e'  dovuto  all'Erario  un  diritto  fisso  della  seguente
misura: 
  1° Per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia: 
  a) L. 50 (lire cinquanta) se di  platino  o  d'oro  oppure  d'altro
metallo comunque platinato o dorato anche parzialmente; 
  b) L. 30 (lire trenta) se d'argento  o  d'altro  metallo  comunque,
anche   parzialmente,   argentato,   smaltato,   cesellato   o    con
ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla,  in  tartaruga
od in altra materia; 
  c) L. 20 (lire venti) se di metallo comune o d'altra materia non di
pregio, senza rivestimenti od ornamentazioni. 
  2° Per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica: 
  d) L. 50 (lire cinquanta) se utilizza la scintilla elettrica; 
  e) L. 50 (lire  cinquanta)  se  utilizza  il  riscaldamento  di  un
conduttore ed e' costituito di  platino,  d'oro  o  d'argento  oppure
d'altro metallo  comunque  platinato,  dorato  od  inargentato  anche
parzialmente; 
  f) L. 30 (lire trenta) se utilizza il riscaldamento d'un Conduttore
ed e' costituito di metallo comune o d'altra materia. 
  3° Per ogni pietrina focaia od altra materia similare  e  per  ogni
resistenza o  conduttore  impiegato  negli  apparecchi  di  cui  alle
precedenti lettere e) ed f): 
  g) L. 0,45 per ogni  pietrina  focaia  cilindrica  di  m/m  2.8  di
diametro e m/m 5 di lunghezza; 
  h) L. 0,70  per  ogni  pietrina  focaia  prismatica  piccola  delle
dimensioni di m/m 2x3x5; 
  i) L.  4,50  per  ogni  pietrina  focaia  prismatica  grande  delle
dimensioni di m/m 3x4x45.5; 
  l) entro i limiti da L. 0,45 a L. 5  sara'  stabilito  con  decreto
Ministeriale il diritto fisso dovuto per ogni pietrina focaia  avente
dimensioni diverse da quelle sopra previste, o  per  ogni  unita'  di
altra materia similare od anche per ogni resistenza o conduttore  che
possa separarsi dal corpo dell'apparecchio, e cio'  a  seconda  delle
rispettive dimensioni o della durata nell'uso. 
  4° Per i pezzi di ricambio il diritto dovuto sara' determinato  con
decreto Ministeriale in misura non inferiore ad un quinto del diritto
stabilito dal presente articolo per gli apparecchi di eguale  metallo
e non superiore a tale diritto. 
  Con decreto Reale, sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  potranno
essere variate le  misure  dei  diritti  fissi  di  cui  al  presente
articolo. 
  La riscossione o, nei casi previsti dalla  Convenzione  annessa  al
presente decreto, l'accertamento dei diritti, erariali  sopraindicati
viene effettuato dalle dogane  e  dagli  uffici  tecnici  di  finanza
rispettivamente   all'atto    dello    sdoganamento    od    all'atto
dell'estrazione dai magazzini  delle  fabbriche  degli  apparecchi  o
pezzi di ricambio destinati al consumo interno ed in ogni caso contro
applicazione sui medesimi  di  apposito  contrassegno  da  imprimersi
mediante bollo a punzone. 
  Sono  esenti  dal  pagamento  del  diritto  fisso  gli   apparecchi
d'accensione e le pietrine focaie destinate all'estero.