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REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1530

Nuove disposizioni in materia di bonifica integrale. (029U1530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 28-9-1929
al: 18-4-1933
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di  poteri  conferita  al  Governo  con
l'art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro Segretario  di  Stato
per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di  Stato
per le finanze e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per la costruzione delle strade,  degli  acquedotti,  come  per  la
esecuzione in generale di miglioramenti fondiario-agrari interessanti
piu' fondi, possono costituirsi consorzi tra i proprietari  nei  modi
previsti per la costituzione di consorzi  di  bonifica  idraulica  di
prima categoria. 
 
  Il provvedimento di  costituzione  dei  consorzi  e'  promosso  dal
Ministero dei lavori pubblici o  da  quello  dell'economia  nazionale
secondo la rispettiva competenza. 
 
  I consorzi amministrativi esistenti possono  assumere  l'esecuzione
di tutte o di alcune delle opere previste nella legge per la bonifica
integrale, con  deliberazioni  di  assemblee,  prese  a  termini  dei
rispettivi statuti. 
 
  Tanto ai consorzi  appositamente  costituiti,  quanto  ai  consorzi
preesistenti che si assumano  di  eseguire  le  opere  anzidette,  si
applicano le disposizioni  in  vigore  per  i  consorzi  di  bonifica
idraulica,  fatta  eccezione   per   quelle   concernenti   privilegi
tributari. Le stesse disposizioni si applicano  ai  consorzi  per  la
trasformazione fondiaria dei terreni ed ai consorzi d'irrigazione. 
 
  Restano,  ad  ogni  modo,  salve  le  attribuzioni  dei   Ministeri
competenti, secondo le leggi in vigore.