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LEGGE 6 giugno 1929, n. 1024

Provvedimenti a favore dell'incremento demografico. (029U1024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1929
al: 24-6-1930
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  In  nessun  caso  lo  stato  di  celibe  o  di  nubile  ovvero   la
conservazione dello stato stesso puo' costituire titolo di preferenza
per gli impiegati e  salariati  dello  Stato,  delle  Provincie,  dei
Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza.  A
parita' di merito, gli impiegati  e  salariati  coniugati  con  prole
devono essere sempre preferiti  a  quelli  coniugati  senza  prole  e
questi ultimi a quelli non coniugati. 
 
  Ogni disposizione contraria e' abrogata. 
 
  La presente regola non si applica  ai  corpi  armati  dello  Stato,
delle Provincie e dei Comuni.