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LEGGE 27 maggio 1929, n. 847

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1982)
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Testo in vigore dal: 7-8-1929
al: 17-5-1939
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'eta' per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55  del  Codice
civile, e' ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a  quattordici
anni compiuti per la donna.