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REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3018

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (028U3018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 6-2-1929
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, col quale  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Roma, modificato  col
successivo Nostro decreto 13 ottobre 1927, n. 2819; 
 
  Vedute le proposte di nuove modificazioni ed aggiunte allo statuto,
fatte dalle autorita' accademiche di detta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma,  approvato  col  Nostro
decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato col successivo decreto
13 ottobre 1927, n. 2819, e' ancora modificato come segue: 
 
  Art.  1.  -  Comma  1°.  -  All'elenco  delle  Facolta'  e   Scuole
costituenti  l'Universita'  si  aggiunga  la  seguente:  «Scuola   di
Statistica». 
 
  Art. 1. - Comma 2°. - All'elenco  degli  Istituti  e  delle  Scuole
annesse alla Facolta' di Giurisprudenza si aggiunga, fra  la  «Scuola
di applicazione giuridico-criminale» e la «Scuola di  perfezionamento
in Diritto romano e Diritti orientali» il seguente: 
 
  «L'Istituto di Diritto aeronautico (seminario)». 
 
  Art. 39. - Di seguito a questo articolo si aggiungano  le  seguenti
disposizioni: 
 
                  «Istituto di diritto aeronautico. 
 
                             Art. . . . 
 
  L'Istituto di diritto aeronautico, ordinato come Seminario,  ha  lo
scopo di addestrare i giovani nello studio del Diritto aeronautico  e
delle discipline con questo annesse. 
 
                             Art. . . . 
 
  Possono inscriversi all'Istituto  gli  studenti  e  i  laureati  in
giurisprudenza  e  gli  studenti  o  laureati   stranieri   inscritti
all'Universita' come uditori. 
 
                             Art. . . . 
 
  Alla fine di ogni anno accademico viene rilasciato agli  inscritti,
che abbiano  assiduamente  frequentato  le  esercitazioni  per  tutto
l'anno, un certificato di frequenza. 
 
                             Art. . . . 
 
  Il professore ufficiale di  Diritto  aeronautico  e'  il  direttore
dell'Istituto». 
 
  Art. 53. - L'insegnamento n. 12 si completi nel modo seguente: 
 
  «Storia politica moderna (biennale)». 
 
  Art. 70. - All'elenco delle materie d'insegnamento  della  Facolta'
di Lettere e Filosofia si aggiunga, fra l'insegnamento n. 21 («Lingue
e Letterature neolatine») e quello n. 22 («Numismatica») il seguente: 
 
  «n. 22. - Linguistica neolatina». 
 
  Di conseguenza  viene  modificata  la  numerazione  dei  successivi
insegnamenti compresi in questo articolo. 
 
  Art. 96. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Il corso della Scuola di Filologia moderna ha  la  durata  di  due
anni. 
 
  Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti: 
 
    1. Letteratura italiana; 
 
    2. Lingue e letterature neolatine; 
 
    3. Lingua e letteratura francese; 
 
    4. Lingua e letteratura spagnuola; 
 
    5. Lingua e letteratura inglese; 
 
    6. Lingua e letteratura tedesca; 
 
    7. Lingua e letteratura polacca; 
 
    8. Linguistica neolatina. 
 
  Nella Scuola saranno inoltre impartiti i seguenti insegnamenti: 
 
  1. Storia delle lingue germaniche e anglosassoni; 
 
  2. Storia della critica e della storiografia letteraria. 
 
  Tali insegnamenti saranno tenuti: 
 
    a) da un professore ufficiale come  parte  del  corso  accademico
annuale o come incarico gratuito; 
 
    b) da un libero docente come parte del corso libero». 
 
  Art. 266. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Alla Scuola sono ammessi gli studenti che abbiano  compiuto  nella
Facolta' di Scienze il biennio preparatorio agli studi di ingegneria,
ovvero il primo biennio per le lauree in matematica o in fisica, e  i
diplomati della Scuola speciale di Statistica». 
 
  Art. 292. - Di seguito a questo articolo si aggiungano le  seguenti
disposizioni: 
 
                             «Titolo X. 
 
                   Scuola speciale di Statistica. 
 
                             Art. . . . 
 
  La Scuola speciale di Statistica conferisce, dopo un corso biennale
di studi, il diploma occorrente per l'ammissione all'esame  di  Stato
di abilitazione nelle discipline statistiche, esame che conferisce il
titolo di statistico, specifico per l'assunzione in uffici statistici
di amministrazioni pubbliche e private. 
 
                             Art. . . . 
 
  Il titolo di studii medi richiesto per l'ammissione alla Scuola  di
Statistica e' il diploma  di  maturita'  classica  o  il  diploma  di
maturita' scientifica. 
 
  Per l'ammissione in base a lauree, diplomi o  attestati  di  studi,
conseguiti presso altre Facolta', Scuole o Istituti superiori, decide
il Consiglio della Scuola caso per caso, sempreche'  l'aspirante  sia
fornito del diploma di maturita' classica o scientifica. 
 
                             Art. . . . 
 
  Il direttore della  Scuola  di  Statistica  e'  il  titolare  della
cattedra di Politica e Statistica economica e direttore dell'Istituto
di  Statistica  e  Politica  economica  della  Facolta'  di   Scienze
politiche. 
 
  Il Consiglio della Scuola di Statistica si compone  dei  professori
di  ruolo  della  Regia  universita'   che   insegnano   le   materie
obbligatorie della Scuola e, per gli oggetti di cui all'articolo  10,
comma  4°,  del  regolamento  generale   universitario,   anche   dei
professori non di ruolo, incaricati dell'insegnamento di tali materie
obbligatorie. 
 
                             Art. . . . 
 
  Per  conseguire  il  diploma  di  Statistica   lo   studente   deve
frequentare dieci insegnamenti e sostenere gli esami. Cinque di  essi
sono obbligatori e cioe': 
 
    1. Statistica metodologica; 
 
    2. Demografia; 
 
    3. Statistica e politica economica; 
 
    4. Geografia politica ed economica; 
 
    5. Antropologia. 
 
  Gli altri cinque sono scelti fra  i  corsi  delle  varie  Facolta',
coordinati fra loro in modo che rispondano - a giudizio del direttore
della Scuola - ad uno dei seguenti indirizzi scientifici:  economico,
finanziario, matematico, biologico, storico, giuridico. 
 
  All'uopo lo studente deve indicare nella domanda di  iscrizione,  o
in apposita dichiarazione fatta entro i quattro mesi  successivi,  il
piano dei propri studi. 
 
                             Art. . . . 
 
  Per essere ammesso all'esame  di  diploma  lo  studente  deve  aver
frequentato, almeno per un anno scolastico, compiendovi esercitazioni
e pagando i relativi contributi di laboratorio, i  seguenti  Istituti
universitari: 
 
    1. Istituto di Statistica e Politica economica; 
 
    2. Istituto di Geografia; 
 
    3. Istituto di Antropologia. 
 
                             Art. . . . 
 
  Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie. 
 
  L'esame di diploma consiste nella preparazione e discussione di una
dissertazione scritta, su argomento statistico scelto  dal  candidato
tra  le  materie  obbligatorie  della   Scuola.   L'argomento   della
dissertazione deve tuttavia essere sottoposto dal  candidato,  almeno
sei mesi prima  della  discussione,  all'approvazione  del  direttore
della  Scuola,  il  quale  deve  accertarsi  della  preparazione  del
candidato. 
 
                             Art. . . . 
 
  Le tasse e le sopratasse della Scuola di Statistica sono le  stesse
delle Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
                             Art. . . . 
 
  La Commissione per  l'esame  di  diploma  e'  costituita  di  sette
membri, di cui almeno uno libero  docente  o  cultore  di  discipline
statistiche.