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REGIO DECRETO 4 novembre 1928, n. 2325

Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno. (028U2325)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  20-11-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consigliò dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono estesi ai territori annessi al Regno d'Italia con gli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, ed avranno ivi vigore dal giorno 1° luglio 1929 nelle parti che non siano state già precedentemente estese in forza di anteriori provvedimenti:

I) il Codice civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, salvo quanto è disposto nell'articolo 2 del presente decreto;

II) il Codice di commercio, approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, salvo quanto è disposto nell'articolo 3 del presente decreto;

III) il Codice di procedura civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2366, salvo quanto è disposto nell'art. 4;

IV) 1° la legge 16 giugno 1892, n. 261, e il regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728, sulla competenza dei conciliatori, la legge 28 luglio 1895, n. 455, sugli uffici di conciliazione;

2° la legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed il regolamento approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

3° la legge 7 luglio 1901, n. 283, sugli onorari dei procuratori legali e sul patrocinio innanzi alle preture;

4° il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio;

5° le disposizioni dell'ordinamento giudiziario è del regolamento generale giudiziario, con le leggi e regolamenti complementari concernenti i servizi di cancelleria e i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, la tariffa civile, i proventi di cancelleria, i depositi giudiziari, gli ufficiali giudiziari e il personale addetto agli uffici di conciliazione.

Insieme con i Codici e con le leggi suindicate sono estesi ed avranno vigore nei territori medesimi, con la stessa decorrenza, i regolamenti di esecuzione dei singoli Codici e tutte le leggi che abbiano modificato o integrato le disposizioni dei Codici e delle leggi su menzionate o che si riferiscono alle materie che formano oggetto dei medesimi.

Restano salve le leggi speciali sulla caccia e sulla pesca.