stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 2250

Modificazioni allo statuto della libera Università di Camerino. (028U2250)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 9-11-1928
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 13 ottobre 1927, n.  2838,  col  quale  fu
approvato il nuovo statuto della libera Universita' di Camerino; 
 
  Vedute  le  proposte  delle  Autorita'  accademiche   della   detta
Universita' di varianti allo statuto stesso; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del  Nostro  decreto  30  settembre
1923, n. 2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le  seguenti  varianti  allo  statuto  della  libera
Universita' di Camerino, approvato  col  Nostro  decreto  13  ottobre
1927, n. 2838. 
 
  Art. 6. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «II Rettore dura in ufficio un biennio». 
 
  Art.  7,  comma  2°.  -  Alla  parola  «triennio»  si   sostituisca
«biennio». 
 
  Art. 10, comma 1°. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di
tre ore settimanali in giorni distinti». 
 
  Art. 19. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Le materie d'insegnamento della Facolta' di giurisprudenza sono le
seguenti: 
 
   1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto; 
 
   2. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche; 
 
   3. Istituzioni di diritto civile; 
 
   4. Diritto costituzionale; 
 
   5. Economia politica; 
 
   6. Scienza delle finanze e diritto finanziario; 
 
   7. Statistica e demografia; 
 
   8. Diritto civile (corso biennale); 
 
   9. Diritto romano ed esegesi delle fonti (corso biennale); 
 
  10. Diritto commerciale, con nozioni di Diritto bancario; 
 
  11. Diritto e procedura penale (corso biennale); 
 
  12. Diritto internazionale e storia dei trattati; 
 
  13. Storia del diritto italiano; 
 
  14. Diritto processuale civile; 
 
  15. Diritto amministrativo e  Scienza  dell'amministrazione  (corso
biennale); 
 
  16. Diritto canonico; 
 
  17. Diritto ecclesiastico; 
 
  18. Legislazione sindacale e del lavoro; 
 
  19. Contabilita' di Stato e nozioni di ragioneria pubblica; 
 
  20. Diritto agrario; 
 
  21. Medicina legale (corso semestrale); 
 
  22. Legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale); 
 
  23. Lingua tedesca (corso biennale)». 
 
  Art. 20. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli studenti, per conseguire la laurea in Giurisprudenza,  debbono
inscriversi ad almeno 18 materie  fra  quelle  elencate  all'articolo
precedente e sostenere i relativi esami. 
 
  «A  questo  effetto  l'iscrizione  a  due  corsi  semestrali  viene
considerata come inscrizione ad un corso annuale». 
 
  Art. 21. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «La Facolta' consiglia il seguente piano di studi: 
 
      Anno 1°: 
 
  1. Introduzione alle scienze giuridiche e filosofia del diritto; 
 
  2. Istituzioni di diritto civile; 
 
  3. Istituzioni di diritto romano con nozioni storiche; 
 
  4. Diritto costituzionale; 
 
  5. Lingua tedesca. 
 
      Anno 2°: 
 
  1. Diritto romano ed esegesi delle fonti; 
 
  2. Storia del diritto italiano; 
 
  3. Economia politica; 
 
  4. Statistica e demografia; 
 
  5. Diritto processuale civile; 
 
  6. Diritto penale; 
 
  7. Lingua tedesca. 
 
      Anno 3°: 
 
  1. Diritto romano ed esegesi delle fonti; 
 
  2. Diritto civile; 
 
  3. Diritto e procedura penale (con esercitazioni); 
 
  4. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione; 
 
  5. Diritto commerciale con nozioni di Diritto bancario; 
 
  6. Scienza delle finanze e diritto finanziario. 
 
      Anno 4°: 
 
  1. Diritto civile (con esercitazioni); 
 
  2. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione; 
 
  3. Diritto internazionale e storia dei trattati; 
 
  4. Legislazione sindacale e del lavoro; 
 
  5. Un'altra materia annuale o due semestrali a scelta. 
 
  Lo studente puo' modificare, entro i limiti di cui all'articolo 20,
il piano di studi proposto». 
 
  Art. 48, comma 1°. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «La nomina degli aiuti e degli assistenti e'  fatta  dal  Consiglio
d'amministrazione in seguito a concorso giudicato da  un  Commissione
nominata dal Consiglio di Facolta', di  cui  fa  parte  il  Direttore
dell'Istituto al quale devesi provvedere». 
 
  Art. 57. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «I professori, gli impiegati ed i  salariati  di  ruolo  sono,  dal
momento della loro assunzione  in  servizio,  inscritti  all'Istituto
nazionale delle assicurazioni. Ad essi ed  alla  famiglia  spetta  il
diritto  alla  pensione  o  alla  indennita'  stabilita  dal  decreto
Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11  giugno  1916,
n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349. 
 
  «Il contributo che, a norma delle leggi suddette, e' a  carico  del
personale, sara' corrisposto, ratealmente,  mediante  ritenuta  sullo
stipendio, in proporzione del 9% a carico dell'Universita',  dell'11%
a carico dell'assicurato sullo stipendio lordo». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 20 settembre 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1928 - Anno VI 
 
    Atti del Governo, registro 277, foglio 104. - Casati.