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LEGGE 14 giugno 1928, n. 1352

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche. (028U1352)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-7-1928
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Il concessionario del servizio di radioaudizioni  circolari  ha  il
diritto di eseguire a titolo di espropriazione per cause di  pubblica
utilita' la radiodiffusione dai  luoghi  pubblici  (teatri,  sale  di
concerto, ecc.). 
 
  I proprietari, gli impresari e quanti concorrono  allo  spettacolo,
saranno pertanto tenuti a consentire gli impianti e le prove tecniche
necessarie per preparare la radiodiffusione. 
 
  Il  diritto  del  concessionario  non   si   estende   alle   prime
rappresentazioni teatrali ed alle opere nuove. Un'opera  cessera'  di
essere considerata come nuova dopo che sara' stata  rappresentata  in
tre teatri. 
 
  Quando si tratti di stagioni teatrali o di concerti che durino  non
meno di due mesi, il diritto del  concessionario  non  potra'  essere
esercitato che una volta alla settimana.