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REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 471

Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. (028U0471)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 6-4-1928
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato  per
la giustizia e gli affari  di  culto,  di  concerto  con  i  Ministri
Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale,  per  le
comunicazioni e per le corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  I collegi dei probiviri e le  commissioni  per  l'impiego  privato,
rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, n. 295, e col
R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono soppressi. 
 
  Le controversie individuali, che  attualmente  sono  di  competenza
della giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti  dal
contratto di impiego privato, quale che ne  sia  il  valore,  e  ogni
altra controversia individuale,  derivante  da  rapporti  soggetti  a
contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano valore  o
effetti di contratti collettivi, a termini della legge 3 aprile 1926,
n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, saranno decise  dai
pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva  competenza  per
valore, secondo le norme contenute nel presente decreto. 
 
  I pretori e i tribunali conosceranno  altresi',  secondo  le  norme
anzidette,  delle  azioni  promosse  dalle  Associazioni   legalmente
riconosciute  contro  i  datori  di  lavoro  o  lavoratori   per   la
responsabilita' civile loro incombente, giusta l'art.  10,  comma  5,
della legge 3 aprile 1926, n. 563.