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REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 288

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, relativa alle occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. (028U0288)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  23-3-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione obbligatoria dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del citato decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce:

34. - Personale addetto all'industria della pesca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 270, foglio 21. - Casati.