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REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2717

Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave. (027U2717)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-2-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 65 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, portante norme per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;
Sentito l'Istituto centrale di statistica;
Ritenuta l'opportunità, di stabilire i criteri per assicurare la raccolta delle notizie statistiche sulla produzione mineraria che gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a dare, a termini degli articoli 29 e 45 del sopra ricordato R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro, Capo del Governo; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'Istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.