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REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1037

Varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito. (027U1037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 febbraio 1928, n. 295 (in G.U. 06/03/1928, n. 55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo primo.
Art. 2. - I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico.
Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio già prestato.
L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi, salvo per i militari che seguono corsi allievi ufficiali di complemento i quali possono essere nominati sergenti anche prima di tale termine.
Art. 3. - Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno.
Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati. Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento.
I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purché non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati.
I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.
Art. 12. - Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purché abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso.
Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'articolo 3, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.
Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'articolo 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di lire 2000.
La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.
Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.
Art. 13. - Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione.
I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 14, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, né ad alcuna quota di esso.
Art. 14. - I sergenti maggiori possono chiedere, non prima però del compimento del primo anno della seconda rafferma, di esserne prosciolti. Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verrà corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa.
In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, è concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vincolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata per mese intero.
Art. 15. - In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.
Art. 17. - Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.
Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile ed acquisita diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.
La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.
I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorità.
Art. 19. - Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 17, sono i seguenti:
a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio (gruppo C);
b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo C, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato.
Nei provvedimenti di nomina ad impiego, di cui alla lettera b), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo.

Per

l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso. Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso b) una parte proporzionale sarà assegnata sottufficiali con 12 o più anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo primo.

Agli articoli 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. - I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico-pratico.

Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio già prestato.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi, salvo per i militari che seguono corsi allievi ufficiali di complemento i quali possono essere nominati sergenti anche prima di tale termine.

Art. 3. - Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno.

Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati. Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purché non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 12. - Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purché abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso.

Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'articolo 3, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.

Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'articolo 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di lire 2000.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.

Art. 13. - Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione.

I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 14, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, né ad alcuna quota di esso.

Art. 14. - I sergenti maggiori possono chiedere, non prima però del compimento del primo anno della seconda rafferma, di esserne prosciolti. Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verrà corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, è concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vincolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata per mese intero.

Art. 15. - In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente.

Art. 17. - Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile ed acquisita diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.

La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorità.

Art. 19. - Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 17, sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio (gruppo C);

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo C, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato.

Nei provvedimenti di nomina ad impiego, di cui alla lettera b), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo.

Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso.

Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso b) una parte proporzionale sarà assegnata sottufficiali con 12 o più anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.