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LEGGE 26 giugno 1927, n. 1013

Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica. (027U1013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-7-1927 al: 20-12-1934
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Art. 1




La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, retti ognuno da un Governatore, che è anche capo delle forze terrestri, marittime ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando nella Colonia sia dichiarato lo stato di guerra, il Governatore ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.