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LEGGE 26 giugno 1927, n. 1013

Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica. (027U1013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 1-7-1927
al: 20-12-1934
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
Legge organica  per  l'amministrazione  della  Tripolitania  e  della
                             Cirenaica. 
 
                               Art. 1 
 
 
  La Tripolitania e la Cirenaica  sono  costituite  in  due  separati
Governi, retti ognuno da un Governatore,  che  e'  anche  capo  delle
forze terrestri, marittime ed aeree stanziate nel territorio e  nelle
acque della sua giurisdizione. 
 
  Il Governatore e'  nominato  con  decreto  Reale  su  proposta  del
Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri. 
 
  Quando  nella  Colonia  sia  dichiarato  lo  stato  di  guerra,  il
Governatore ha le facolta' che, in simili  casi,  sono  conferite  ai
comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito,  dalle
leggi e dai regolamenti militari.