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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 544

Aggiunte alla tabella dei diritti di verificazione dei pesi e delle misure, in vista dell'estensione, nell'uso del commercio, degli apparecchi automatici per la misurazione dei carburanti. (027U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 7 giugno 1928, n. 1344 (in G.U. 02/07/1928, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-5-1927
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' delle disposizioni dell'art. 3,  n.  2,  della  legge  31
gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  metriche  approvato  con  Regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); 
 
  Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n., 2836; 
 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  d'integrare  la  tabella  dei
diritti metrici stabiliti dall'allegato A al R.  decreto  21  ottobre
1923, n. 2367, in  vista  dell'estensione,  nell'uso  del  commercio,
degli apparecchi automatici e semi-automatici per la misurazione  dei
carburanti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai  diritti  di  verificazione  prima  indicati  nella   II   parte
dell'allegato A al R. decreto 21 ottobre 1923,  n.  2367,  modificato
col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2836, sono aggiunti i seguenti: 
 
       Misure di capacita' e strumenti per misurare i liquidi. 
 
  1° Chilolitri montati in serie su autocarri, per ognuno . . L. 100 
 
  2° Pompe   automisuratrici,   misuratori    automatici    o 
     semi-automatici ad uno o a due vasi abbinati funzionanti 
     alternativamente  o  diversi, per  ogni  strumento della 
     capacita' di 
 
       2 ettolitri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   90 
 
       1 ettolitro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   80 
 
       1/2 ettolitro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   75 
 
       1/4 ettolitro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   65 
 
       2 decalitri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   60 
 
       1 decalitro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   55 
 
       1/2 decalitro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   50 
 
       2 litri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   40 
 
       1 litro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   35 
 
  3° Misuratori  volumetrici  a  disco  oscillante, per  ogni 
     strumento erogante da 1000 a 1800 litri all'ora  . . . . »   55 
 
  Quando i vasi misuratori di uno strumento portino suddivisioni,  e'
dovuto il diritto stabilito dalla  tabella  per  lo  strumento  della
capacita' immediatamente superiore. 
 
  Il diritto per ogni strumento, formato dall'unione di  due  o  piu'
degli strumenti suddetti, e' pari  alla  somma  di  quelli  stabiliti
rispettivamente per ciascuno di essi.