stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2159

Facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali. (026U2159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1926.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1131 (in G.U. 11/07/1927, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-12-1926
al: 13-1-1934
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di   favorire   la
lavorazione nel Regno  dei  residui  della  raffinazione  degli  olii
minerali ; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Con decreto Reale,  da  promuoversi  dal  Ministro  per  l'economia
nazionale, di concerto con  il  Ministro  per  le  finanze,  potranno
essere  consentite  alle  imprese  che  utilizzino  i  residui  della
raffinazione degli olii minerali : 
 
  a) l'esenzione o  la  riduzione  dei  dazi  doganali  dovuti  sulla
introduzione nel Regno dei residui suddetti ; 
 
  b) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario che  non  possa
essere costruito dall'industria nazionale; l'esenzione dalle  imposte
e relative sovrimposte sui fabbricati e sui terreni che  fanno  parte
integrante degli stabilimenti per la durata di  10  anni  dalla  loro
attivazione ;  l'esenzione  per  la  stessa  durata  dall'imposta  di
ricchezza mobile sui relativi redditi industriali. 
 
  Le opere occorrenti per la costruzione ed  il  funzionamento  degli
stabilimenti sono dichiarate di pubblica utilita'.