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REGIO DECRETO-LEGGE 25 novembre 1926, n. 2159

Facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali. (026U2159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1926.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1131 (in G.U. 11/07/1927, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1926 al: 13-1-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la lavorazione nel Regno dei residui della raffinazione degli olii minerali ;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Con decreto Reale, da promuoversi dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, potranno essere consentite alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali :

a) l'esenzione o la riduzione dei dazi doganali dovuti sulla introduzione nel Regno dei residui suddetti ;

b) l'esenzione dai dazi doganali per il macchinario che non possa essere costruito dall'industria nazionale; l'esenzione dalle imposte e relative sovrimposte sui fabbricati e sui terreni che fanno parte integrante degli stabilimenti per la durata di 10 anni dalla loro attivazione ; l'esenzione per la stessa durata dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Le opere occorrenti per la costruzione ed il funzionamento degli stabilimenti sono dichiarate di pubblica utilità.