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REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1910

Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno. (026U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1927, n. 957 (in G.U. 30/06/1927, n. 149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-12-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Ritenuta  la  necessita'   urgente   ed   assoluta   di   estendere
l'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge  9  maggio
1926, n. 818, convertito nella legge del 25  giugno  1926,  n.  1262,
sono estesi a tutti i Comuni  del  Regno,  con  le  modificazioni  ed
aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.