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REGIO DECRETO-LEGGE 3 settembre 1926, n. 1910

Estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno. (026U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 giugno 1927, n. 957 (in G.U. 30/06/1927, n. 149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-12-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'ordinamento podestarile a tutti i Comuni del Regno;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge del 25 giugno 1926, n. 1262, sono estesi a tutti i Comuni del Regno, con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti.