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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 1904

Modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. (026U1904)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 gennaio 1928, n. 239 (in G.U. 28/02/1928, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1926
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta  l'assoluta  ed  urgente  necessita'  di  provvedere  alla
riforma di alcune disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277,
sulla protezione e l'assistenza  della  maternita'  e  dell'infanzia,
soprattutto  per  quanto  concerne  la  composizione  del   Consiglio
centrale dell'Opera nazionale istituita con la legge stessa,  nonche'
la costituzione del Consiglio direttivo delle Federazioni provinciali
e dei Comitati locali di patronato; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'intern, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per
la giustizia, le finanze, l'economia nazionale e le corporazioni; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1 
 
 
  Ai primi due commi dell'art. 2 della legge  10  dicembre  1925,  n.
2277, sono sostituiti i seguenti: 
 
  «L'Opera  nazionale  e'  amministrata  da  un  Consiglio   centrale
composto di trentotto membri, e cioe' di due senatori e due deputati,
nominati dalle rispettive assemblee per la durata della  legislatura,
e di trentaquattro membri nominati con decreto Reale su proposta  del
Ministro per l'interno. 
 
  «Dei componenti da nominare con decreto Reale :  uno  e'  designato
dal  segretario  generale  del   Partito   Nazionale   Fascista,   in
rappresentanza della Direzione del  Partito  medesimo;  quattro  sono
designati dal Ministro per l'interno e cinque,  rispettivamente,  dai
Ministri per le finanze, per  la  giustizia,  per  l'istruzione,  per
l'economia  nazionale  e  per  le  corporazioni,   scegliendoli   nel
personale delle relative Amministrazioni di grado  non  inferiore  al
6°; uno e' designato  dal  Ministro  per  gli  affari  esteri  tra  i
funzionari tecnici del Commissariato dell'emigrazione  di  grado  non
inferiore  al  6°  ;  quattro  sono  scelti  dal  Ministro   per   le
corporazioni tra i datori di lavoro  e  i  lavoratori  in  base  alle
designazioni da farsi dalle Confederazioni rispettive, secondo  norme
che saranno stabilite con decreto  da  emanarsi  di  concerto  tra  i
Ministri per l'interno e per  le  corporazioni;  una  e'  scelta  dal
segretario generale del Partito Nazionale Fascista tra le iscritte ai
Fasci  femminili,  su  designazione  della  Delegazione  generale  di
sanita'  dei  Fasci  medesimi:  uno  dalla  Cassa  nazionale  per  le
assicurazioni sociali ; uno dalla Croce  Rossa  Italiana;  otto  sono
scelti dal Ministro  per  l'interno  in  altrettante  terne  proposte
rispettivamente  dall'Opera  nazionale  del  dopolavoro,   dall'Opera
nazionale Balilla,  dalla  Societa'  italiana  di  ostetricia,  dalla
Societa'  italiana  di  pediatria,  dall'Associazione  italiana   per
l'igiene, dalla Societa' italiana di eugenica,  dall'Opera  nazionale
di patronato per le navi-scuola marinaretti  e  dall'Opera  nazionale
degli orfani  di  guerra  psichicamente  anormali;  sei  sono  scelti
parimenti dal Ministro per  l'interno  tra  gli  amministratori  e  i
direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza  della
maternita' e dei minori, o tra persone specialmente competenti  nelle
discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme stabilite
nel regolamento, tra i soci benemeriti indicati nell'art.  3;  e  due
tra signore dedite all'assistenza medesima».