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LEGGE 25 giugno 1926, n. 1262

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi. (026U1262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-7-1926
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella  tabella  A
annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei  provvedimenti  di
modifica o di revoca adottati in  virtu'  di  delegazione  di  poteri
legislativi. 
 
  Sono altresi' convalidati i decreti Reali indicati nella tabella B,
annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal  fondo  di
riserva per le spese impreviste. 
 
                                                           Tabella A. 
 
               Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
  17 gennaio 1926, n. 179, concernente il contributo dello Stato  per
la costruzione di case popolari per invalidi di guerra. 
 
                   Ministero degli affari esteri. 
 
     21 gennaio 1926, n. 177,  relativo  alla  scelta  del  personale
direttivo e insegnante delle scuole italiane all'estero. 
 
     7 febbraio 1926, n. 178, relativo al personale  della  Direzione
generale delle scuole italiane all'estero. 
 
     2 maggio 1926,  n.  770,  che  da'  esecuzione  all'Accordo  fra
l'Italia e l'Ungheria, stipulato in Budapest il 30 marzo 1926, per la
proroga di alcuni termini fissati dalle  Convenzioni  italo-ungheresi
del 27 marzo 1924 sui debiti e i crediti  e  sulla  liquidazione  dei
beni dei cittadini ungheresi in Italia. 
 
                       Ministero dell'interno. 
 
     15 giugno 1924, n. 1215, concernente la autorizzazione al comune
di Bologna di condurre a termine alcune opere di risanamento comprese
nel  piano  regolatore  edilizio  e  di  ampliamento  della   citta',
approvate con legge 11 aprile 1889, n. 6020. 
 
     29 luglio 1925, n. 1420, relativo a  concessioni  al  comune  di
Palermo del rifornimento idrico. 
 
     2 febbraio 1926, n. 207, recante provvedimenti per la estensione
alle  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  del  R.
decreto-legge 23 ottobre 1923, n. 2113. 
 
     4 febbraio 1926, n. 160, relativo alla costituzione di  un  Ente
unico sotto il nome di «Istituto professionale di  San  Michele»  del
Regio istituto nazionale di istruzione  professionale  di  Roma,  del
Regio museo artistico industriale e dell'Ospizio di  San  Michele  in
Roma. 
 
     25 marzo 1926, n. 689, concernente la concessione  di  esenzioni
tributarie e fiscali all'Ente nazionale di propaganda in Roma. 
 
     9 maggio  1926,  n.  818,  concernente  aggiunte  all'art.  7  e
modificazioni all'art. 9, n. 2, della legge 4 febbraio 1926,  n  237,
sulla istituzione del Podesta' e della Consulta municipale. 
 
                      Ministero delle colonie. 
 
     26  febbraio  1925,  n.  666,  che  riguarda  l'estensione  alla
Tripolitania e alla Cirenaica delle disposizioni  di  irreperibilita'
relative ai militari e ai civili, nazionali, risultati dispersi  dopo
un fatto d'arme. 
 
                      Ministero delle finanze. 
 
     4  marzo  1926,  n.  404,  concernente  norme  conseguenti  alla
cessazione del Collegio arbitrale ricuperi  spese  di  guerra  e  del
Comitato   giurisdizionale   approvvigionamenti,   precettazioni    e
requisizioni. 
 
     4 marzo  1926,  n.  405,  concernente  maggiori  assegnazioni  e
diminuzioni di stanziamento  su  taluni  stati  di  previsione  della
spesa,  per  l'esercizio  finanziario  1925-26:   autorizzazione   di
ulteriore anticipazione alla Societa' italiana delle  strade  ferrate
del Mediterraneo, per  le  ferrovie  calabro-lucane;  concessione  di
mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per opere  ferroviarie
in Eritrea; e misura  della  tassa  di  bollo  sui  documenti  per  i
trasporti sulle linee automobilistiche. 
 
     4 marzo 1926, n. 407, concernente  variazioni  compensative  nel
bilancio  del  Fondo  dell'emigrazione  per  l'esercizio  finanziario
1925-26. 
 
     7 marzo 1926, n. 406, autorizzante  ulteriore  anticipazione  di
fondi a favore dell'Alto Commissariato per la citta' e  la  provincia
di Napoli. 
 
     7 marzo 1926, n. 411, concernente variazioni organiche nei ruoli
del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti. 
 
     3 aprile 1926, n. 556, concernente la costituzione di un'azienda
per ricerche petrolifere e per il commercio dei carburanti. 
 
     3  aprile  1926,  n.  557,  recante  provvedimenti  di  bilancio
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1926, n. 85). 
 
     3 aprile 1926, n. 627, col quale la data della terza  estrazione
della lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei
bambini «Enrico Albanese» di Palermo e  dell'Associazione  contro  la
tubercolosi pure di Palermo denominata  «Il  Fanciullo  d'Italia»  e'
prorogata dal 4 aprile 1926 al 27 giugno 1926. 
 
     6 maggio 1926, n. 809, recante provvedimenti vari di bilancio  e
autorizzazione di spese. 
 
     6 maggio 1926, n. 812, concernente l'unificazione  del  servizio
dell'emissione dei biglietti di banca. 
 
     6 maggio 1926, n. 813,  riguardante  il  regime  tributario  dei
nuovi impianti idroelettrici della Sila e dei nuovi opifici  attivati
dall'energia da essi prodotta. 
 
     6 maggio 1926, n. 814, riguardante la concessione  di  esenzioni
tributarie alla Societa' anonima «Azienda Generale Italiana Petroli». 
 
     9  maggio  1926,   n.   823,   concernente   provvedimenti   per
finanziamento relativo all'assetto delle  Regie  terme  demaniali  in
Salsomaggiore, ed alla costruzione di uno stabilimento  di  cura  per
gli operai e per le operaie. 
 
     12 maggio 1926, n.  789,  concernente  l'istituzione  presso  il
Ministero delle finanze di un Ufficio cambi. 
 
                       Ministero della guerra. 
 
     10 gennaio 1926,  n.  136,  recante  provvedimenti  relativi  al
mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra. 
 
     14 gennaio 1926, n. 196, relativo al coordinamento  dei  servizi
di Commissariato delle forze armate dello Stato. 
 
     7  febbraio  1926,  n.   197,   concernente   la   modificazione
all'articolo 22 del decreto-legge 494 del 6 aprile 1919 e all'art. 21
del R. decreto-legge n. 1802 del  2  novembre  1919,  riguardante  il
riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali. 
 
     31  marzo  1926,  n.  537,  recante  modificazioni   ad   alcune
particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398
e  400  sull'ordinamento  del  Regio  esercito,  sullo  stato   degli
ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e  dell'aeronautica,
sull'avanzamento degli ufficiali  del  Regio  esercito  e  sul  nuovo
ordinamento  dell'Amministrazione  centrale  della   guerra   e   dei
personali civili dipendenti; ed al Regio  decreto-legge  4  settembre
1925, n. 1599, circa gli ufficiali esonerati dal  comando  mobilitato
durante la guerra. 
 
                 Ministero dell'istruzione pubblica. 
 
     7  gennaio  1926,  n.  130,  contenente  disposizioni   relative
all'Osservatorio astronomico di Arcetri. 
 
     7 gennaio 1926, n. 134, concernente il funzionamento  del  Regio
ginnasio e delle classi superstiti del Regio istituto  magistrale  di
Tolmino. 
 
     7 gennaio 1926, n. 137, concernente il Consiglio superiore delle
antichita' e belle arti. 
 
     7  gennaio  1926,  n.  181,  concernente  l'istituzione  di  una
Facolta' di scienze politiche presso la Regia universita' di Pavia. 
 
     7 gennaio 1926, n. 214, contenente disposizioni sull'ordinamento
dell'istruzione artistica. 
 
                   Ministero dei lavori pubblici. 
 
     8 ottobre 1920, n. 1605; 9 dicembre 1920,  n.  1847;  16  agosto
1922, n. 1257; 22 luglio 1923, n.  1633,  recanti  provvedimenti  sul
prezzo dell'energia elettrica. 
 
     18  settembre  1924,  n.  1647,  che  proroga  il  termine   per
l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale  e  stabilisce
l'esenzione da tale applicazione dei  carri  agricoli  circolanti  in
pianura, con le seguenti modifiche ed aggiunte: 
 
  All'art. 1 sono premessi i seguenti due articoli: 
 
     «Art. 1. - Il limite massimo stabilito dall'art. 14,  5°  comma,
del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per la sporgenza del  mozzo
e del fusello sul piano del cerchione negli strumenti agricoli e  nei
veicoli  a  trazione  animale  sprovvisti  di  parafanghi  e  con  la
carrozzeria non sporgente sulle ruote viene portato a centimetri  25.
Per i veicoli di speciali esigenze gli uffici locali del Genio civile
potranno consentire eccedenze fino a centimetri 30 misurati sempre  a
partire dal piano estremo del cerchione e per ruota di  diametro  non
inferiore a metri 1.80, rilasciando  all'uopo  speciali  permessi  di
circolazione». 
 
     «Art. 2. - Il primo e l'ultimo comma dell'art. 20 del R. decreto
31 dicembre 1923, n. 3043, sono modificati come segue: 
 
     «Primo comma: I proprietari dei veicoli a trazione animale  sono
tenuti a farvi apporre una  targa  metallica  portante  in  caratteri
chiaramente visibili il loro nome e cognome o la denominazione  della
ditta e il Comune di residenza. Questa disposizione  non  si  applica
agli autoveicoli. 
 
     «Ultimo comma: Disposizioni speciali per i  veicoli  a  trazione
animale in servizio pubblico e per i  veicoli  trascinati  a  braccia
possono essere emanate nei regolamenti comunali». 
 
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente articolo: 
 
     «I Prefetti possono autorizzare i Comuni a consentire ai singoli
proprietari di continuare ad usare veicoli  a  trazione  animale  non
conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 1  ed  al  primo
comma dell'art. 24 del R. decreto 31  dicembre  1923,  n.  3043,  per
periodi che non oltrepassino il 31 dicembre 1926». 
 
  Dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo: 
 
     «E' vietato per i veicoli di qualunuqe natura  l'uso  del  freno
cosidetto a scarpa. 
 
     «Tuttavia i Prefetti potranno autorizzare i Comuni a  consentire
il detto uso non oltre il 31 dicembre 1926, nei casi in cui i veicoli
siano  ancora  sprovvisti  di  altro  freno,   o   lo   abbiano   non
sufficientemente efficace senza l'ausilio della scarpa». 
 
     8 febbraio  1925,  n.  165,  recante  provvedimenti  sul  prezzo
dell'energia elettrica. 
 
     31 dicembre 1925, n. 2514, sulla  determinazione  del  posto  di
anzianita' per gl'ingegneri del  soppresso  Ufficio  tecnico  per  la
costruzione degli edifici scolastici, aggregati al  Regio  corpo  del
Genio civile. 
 
     31 dicembre 1925, n.  2539,  che  autorizza  l'anticipazione  di
fondi per liquidare la gestione  di  stralcio  dell'ex  Commissariato
generale civile della Venezia Giulia. 
 
     31  dicembre  1925,  n.  2541,  che  proroga  il   termine   per
l'emanazione  di  norme  integrative  a  quelle  vigenti  in  materia
stradale. 
 
     14 gennaio 1926, n. 140, concernente modificazioni  all'articolo
24 del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173. 
 
     7 febbraio 1926, n. 191, recante disposizioni in  riguardo  alla
concessione delle opere di bonifica e idrauliche ed alla sistemazione
dei bacini montani. 
 
     4  marzo  1926,  n.  681,  recante  disposizioni  sulla  tariffe
dell'energia elettrica. 
 
     1° aprile 1926, n. 751,  che  approva  una  convenzione  per  la
concessione  della  costruzione  e   dell'esercizio   di   opere   di
navigazione interna nella Valle del Po. 
 
     3 aprile 1926, n. 264, col quale sono stati prorogati i  termini
di decadenza del contributo dello Stato per la case  cooperative  fra
agenti ferroviari. 
 
     3 aprile 1926, n. 706, recante provvedimenti  per  agevolare  la
costruzione di abitazioni nei Comuni danneggiati da terremoti. 
 
     3  aprile  1926,  n.  757,  contenente   norme   relative   alle
elettrificazioni di ferrovie in regime di  concessione  all'industria
privata e di tranvie extra urbane. 
 
                 Ministero dell'economia nazionale. 
 
     28 novembre 1919, n. 2405; 1° febbraio 1920, n. 189; 18 febbraio
1920, n. 328; 25 aprile 1920, n. 572; 3 giugno 1920, n. 984; 8 giugno
1920, n. 864; 10 novembre 1920, n. 1666; 20 gennaio 1921, n.  142;  3
aprile 1921, n. 571, relativi al finanziamento di lavori  pubblici  e
di colonizzazione interna. 
 
     11 febbraio 1926, n. 219, che proroga il termine stabilito dagli
articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312,  per  il  riesame
dei diritti esclusivi di pesca. 
 
     3 aprile  1926,  n.  618,  recante  disposizioni  integrative  e
modificative delle leggi concernenti la  costituzione  di  centri  di
colonizzazione nell'Agro Romano. 
 
     18 aprile 1926, n. 800, che istituisce l'Istituto nazionale  per
l'esportazione. 
 
     16 maggio 1926, n. 853, concernente  l'ordinamento  della  Cassa
nazionale di assicurazione per gl'infortuni sul lavoro. 
 
                   Ministero delle comunicazioni. 
 
     22 novembre 1925, n. 2152, riguardante l'aumento  di  un  membro
nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi. 
 
     22 novembre 1925,  n.  2153,  riguardante  la  tariffa  speciale
postale per il  carteggio  della  lotteria  a  beneficio  dell'Unione
italiana dei ciechi. 
 
     3  gennaio  1926,  n.  159,  contenente  alcune   deroghe   alle
disposizioni della Convenzione principale del Gottardo. 
 
     9  gennaio  1926,  n.  840,  riguardante  l'autorizzazione  alla
Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni  per  12  milioni  di
lire per la sistemazione ferroviaria Anzio-Nettuno. 
 
                                                           Tabella B. 
 
                      MINISTERO DELLE FINANZE. 
 
  Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste. 
 
    4 marzo 1926, n. 403. 
 
    21 marzo 1926, n. 491. 
 
    3 aprile 1926, n. 565. 
 
    3 aprile 1926, n. 566. 
 
    3 aprile 1926, n. 667. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                              Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea 
 
                              - Rocco - Volpi - Fedele - 
 
                              Giuriati - Belluzzo - Ciano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.