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REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 974

Proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello Stato. (026U0974)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 1927, n. 605 (in G.U. 04/05/1927, n. 103).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 1-7-1926
al: 30-6-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 597; 
 
  Ritenuta  l'urgenza  e  la  necessita'  assoluta  di  prorogare  le
disposizioni in vigore relative all'uso degli assegni per i pagamenti
a carico del bilancio dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo  e
secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597. 
 
  Per i pagamenti da effettuarsi a  mezzo  dei  funzionari  delegati,
l'Amministrazione delle privative potra' valersi anche delle forme in
vigore per le altre Amministrazioni  dello  Stato,  quando  cio'  sia
riconosciuto opportuno nell'interesse del servizio. 
 
  A temporanea deroga delle norme vigenti, i moduli per  assegni,  da
emettersi dalla detta Amministrazione a sensi del citato  R.  decreto
10  maggio  1925,  n.  597,  disponibili  al  termine  dell'esercizio
1925-26, potranno essere utilizzati per l'esercizio 1926-27. 
 
  Il  presente  decreto  avra'  vigore  dal  1°  luglio  1926,  sara'
presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro
proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno  di
legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 giugno 1926. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                   Mussolini - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 giugno 1926. 
 
    Atti del Governo, registro 249, foglio 77. - Coop