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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
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Testo in vigore dal: 1-1-1926
al: 20-11-1984
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per  l'interno,  per
la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in  commercio  o
fornisce ai propri  dipendenti,  per  obbligo  contrattuale,  concimi
chimici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce: 
 
    a) per i perfosfati minerali, il titolo in anidride fosforica (P2
O5) solubile nel citrato ammonico. Tale titolo deve  essere  compreso
fra due limiti, massimo e minimo, con differenza non superiore a  due
unita' e cosi' 14/16, 15/17, 16/18; 
 
    b) per i perfosfati d'ossa, il titolo in anidride  fosforica  (P2
O5) e quello  in  azoto  (N).  Entrambi  tali  titoli  devono  essere
compresi tra due limiti con differenza, per il primo, non superiore a
due unita' e, per il secondo, non superiore ad una unita'; 
 
    c) per le scorie Thomas, il titolo in anidride fosforica (P2  O5)
totale - della quale almeno il 75 per cento deve essere  solubile  in
acido citrico al 2 per cento - ed il grado  di  finezza  al  setaccio
Kahl n. 100. Il titolo  di  anidride  fosforica  totale  deve  essere
compreso fra due limiti differenti fra loro non piu' di due unita', e
quello di finezza deve essere contenuto fra il 70 e il 75 per cento; 
 
    d)  per  i  fosfati  minerali,  offerti   direttamente   per   la
concimazione il titolo in anidride fosforica (P2 O5)  totale.  Questo
titolo deve essere compreso fra due limiti differenti  fra  loro  non
piu' di due unita', e quello in finezza non deve essere inferiore  ad
85 per cento al setaccio Kahl n. 100; 
 
    e) per il nitrato sodico, il titolo in azoto  (N)  nitrico.  Tale
titolo deve essere compreso fra i due limiti del  15  e  del  16  per
cento; 
 
    f) per il nitrato di calcio, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale
titolo deve essere compreso fra i due limiti del  12  e  del  13  per
cento; 
 
    g) per il nitrato  ammonico  puro,  il  titolo  in  azoto  totale
(nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i  due
limiti del 33 e del 35 per cento; 
 
    h) per il nitrato ammonico diluito, il  titolo  in  azoto  totale
(nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i  due
limiti del 15 e del 16 per cento; 
 
    i) per il solfato ammonico, il titolo in azoto  (N)  ammoniacale.
Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 20 e del 21 per
cento; 
 
    l) per la calciocianamide, il titolo in azoto  (N).  Tale  titolo
deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento; 
 
    m) per i sali potassici venduti come materie concimanti, la  vera
natura della merce, e cioe' se cloruro o  solfato  potassico,  ovvero
cainite, silvinite o  altro  prodotto  simile,  o  salino  potassico,
nonche' il titolo in ossido di potassio  (K2  O).  Tale  titolo  deve
essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non piu'  di  due
unita'; 
 
    n) per la leucite, il titolo in ossido di potassio (K2 O) totale.
Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra  loro
non piu' di due unita'. Inoltre, la leucite non deve  contenere  meno
del 14 per cento di K2 O e deve avere un grado di finezza al setaccio
Kahl n. 100, non inferiore al 90 per cento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/12/1925,  n.  291
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.