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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1926 al: 20-11-1984
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, concimi chimici, deve dichiarare, oltre alla natura della merce:

a) per i perfosfati minerali, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) solubile nel citrato ammonico. Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, massimo e minimo, con differenza non superiore a due unità e così 14/16, 15/17, 16/18;

b) per i perfosfati d'ossa, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) e quello in azoto (N). Entrambi tali titoli devono essere compresi tra due limiti con differenza, per il primo, non superiore a due unità e, per il secondo, non superiore ad una unità;

c) per le scorie Thomas, il titolo in anidride fosforica (P2 O5) totale - della quale almeno il 75 per cento deve essere solubile in acido citrico al 2 per cento - ed il grado di finezza al setaccio Kahl n. 100. Il titolo di anidride fosforica totale deve essere compreso fra due limiti differenti fra loro non più di due unità, e quello di finezza deve essere contenuto fra il 70 e il 75 per cento;

d) per i fosfati minerali, offerti direttamente per la concimazione il titolo in anidride fosforica (P2 O5) totale. Questo titolo deve essere compreso fra due limiti differenti fra loro non più di due unità, e quello in finezza non deve essere inferiore ad 85 per cento al setaccio Kahl n. 100;

e) per il nitrato sodico, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

f) per il nitrato di calcio, il titolo in azoto (N) nitrico. Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 12 e del 13 per cento;

g) per il nitrato ammonico puro, il titolo in azoto totale (nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 33 e del 35 per cento;

h) per il nitrato ammonico diluito, il titolo in azoto totale (nitrico ed ammoniacale). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

i) per il solfato ammonico, il titolo in azoto (N) ammoniacale.
Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 20 e del 21 per cento;

l) per la calciocianamide, il titolo in azoto (N). Tale titolo deve essere compreso fra i due limiti del 15 e del 16 per cento;

m) per i sali potassici venduti come materie concimanti, la vera natura della merce, e cioè se cloruro o solfato potassico, ovvero cainite, silvinite o altro prodotto simile, o salino potassico, nonché il titolo in ossido di potassio (K2 O). Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non più di due unità;

n) per la leucite, il titolo in ossido di potassio (K2 O) totale.
Tale titolo deve essere compreso fra due limiti, differenti fra loro non più di due unità. Inoltre, la leucite non deve contenere meno del 14 per cento di K2 O e deve avere un grado di finezza al setaccio Kahl n. 100, non inferiore al 90 per cento.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/12/1925, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.