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LEGGE 26 novembre 1925, n. 2029

Regolarizzazione dell'attività delle Associazioni, Enti ed Istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. (025U2029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-12-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
  Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel  Regno
e nelle  Colonie  sono  obbligati  a  comunicare  alla  autorita'  di
pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo  statuto  e  i  regolamenti
interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni
altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivita' tutte  le
volte che ne vengono richiesti dalla autorita' predetta  per  ragioni
di ordine o di sicurezza pubblica. 
 
  L'obbligo della comunicazione  spetta  a  tutti  coloro  che  hanno
funzioni direttive o di rappresentanza delle  Associazioni,  Enti  od
Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro
due giorni dalla notifica della richiesta. 
 
  I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi
e con l'ammenda da L. 2000 a 6000. 
 
  Qualora siano state date scientemente notizie false  od  incomplete
la pena e' della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da
L. 5000 a 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque
anni. 
 
  In tutti i casi di omessa, falsa  o  incompiuta  dichiarazione,  le
Associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.