stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1478

Modificazione della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, è consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. (025U1478)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  12-9-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto;
Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




La voce n. 2 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, è modificata come segue: «Industria dei laterizi a mano e a macchina. Per quattro mesi all'anno, fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella».