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REGIO DECRETO 6 giugno 1925, n. 1084

Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole. (025U1084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-7-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto  il  Nostro  decreto  6  maggio  1923,  n.   1054   relativo
all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali; 
 
  Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni delle Stato; 
 
  Considerata la necessita'  di  un  regolamento  in  esecuzione  dei
suddetti  decreti  per  cio'  che  riguarda  gl'istituti  privati   e
pareggiati d'istruzione media, la creazione di Regi istituti medi, la
conversione in Regi 'li istituti medi pareggiati 
 
  e la trasformazione di istituti medi Regi e pareggiati; 
 
  Udito il Consiglio di Stato: 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato 
 
  per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Possono aprire al pubblico  istituti  privati  d'istruzione  media,
oltre i cittadini italiani aventi i requisiti prescritti dalla legge,
anche gli Enti morali legalmente riconosciuti. 
 
  Ai fini di cui al precedente comma  sono  equiparati  ai  cittadini
dello Stato gli italiani  non  regnicoli,  anche  se  manchino  della
naturalita'.