stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 800

Facoltà a comprendere nel testo unico delle leggi sul lotto le disposizioni legislative emanate successivamente al R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520. (025U0800)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 20-6-1925
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520,  con
cui il Governo del Re fu autorizzato a  coordinare  fra  di  loro  le
disposizioni del decreto stesso e delle leggi e  decreti  legislativi
riguardanti il lotto, ed a raccoglierle in nuovo testo unico; 
 
  Ritenuto la opportunita' che siano comprese nel nuovo  testo  unico
le disposizioni successivamente  emanate  per  la  completezza  della
raccolta e per praticita' amministrativa; 
 
  Ritenuto pero' che la inserzione di tali disposizioni debba  essere
autorizzata  con  provvedimento  avente   efficacia   di   legge   ad
integrazione  della  facolta'   concessa   al   Governo   col   Regio
decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  La facolta' concessa al Governo  del  Re,  con  l'art.  15  del  R.
decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, di coordinare fra di loro  le
disposizioni del decreto stesso e delle leggi e  decreti  legislativi
allora in vigore riguardanti il lotto e a raccoglierle  in  un  nuovo
unico testo, e' estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di
legge posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita  col  citato
decreto, fino alla data del presente decreto. 
 
  Il presente decreto  sara'  presentato  al  Parlamento  per  essere
convertito in legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 maggio 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                             Mussolini - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti,  con  riserva,  addi'  5  giugno
1925. 
 
    Atti del Governo, registro 237, foglio 19. - Granata.