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REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1925, n. 628

Proroga delle disposizioni limitatrici della facoltà d'inscrizione nelle matricole della gente di mare. (025U0628)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-5-1925
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Codice della marina mercantile ed il relativo  regolamento
approvato col R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n.  323,  e  26  aprile
1923, n. 999; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di  concerto  col
Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Le disposizioni  contenute  nell'art.  1  del  R.  decreto-legge  8
febbraio 1923, n. 323, ad eccezione della norma di cui  al  n.  4  di
detto articolo, continuano ad aver vigore a tutto il  mese  di  marzo
1927.