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REGIO DECRETO 1 marzo 1925, n. 394

Disposizioni per le spese da farsi in economia, a servizio degli istituti medi di istruzione. (025U0394)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-4-1925
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
 
  Considerata la necessita' di determinare con regolamento  le  spese
da farsi in economia, a servizio degli istituti medi d'istruzione; 
 
  Udito il Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I presidi dei Regi  istituti  medi  d'istruzione  possono  fare  in
economia,  sulle  dotazioni  assegnate  agli  istituti   stessi   dal
Ministero della pubblica istruzione, le seguenti spese  oltre  quelle
autorizzate da disposizioni speciali: 
 
    a) per l'acquisto e la conservazione del  materiale  didattico  e
scientifico dei gabinetti e delle biblioteche; 
 
    b) per le esercitazioni pratiche e per le proiezioni luminose  di
carattere didattico e scientifico.