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REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 174

Delimitazione delle zone malariche nella provincia di Trieste. (025U0174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-3-1925
al: 19-5-1956
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato
con  Nostro  decreto  28  febbraio  1907,  n.  61,   che   contengono
disposizioni per diminuire le cause della malaria; 
 
  Visti l'art 7 del decreto  Luogotenenziale  31  dicembre  1915,  n.
1910, ed il Nostro decreto 30 dicembre 1923,  n.  2889,  che  apporta
modifiche nell'ordinamento sanitario del Regno; 
 
  Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia di  Trieste
ha  inviato  le  proposte  di  quel   medico   provinciale   per   la
dichiarazione di zona malarica di tutto il territorio dei  comuni  di
Duino,  Monfalcone,  Staranzano,  Ronchi,  Turriaco  e  San  Canziano
d'Isonzo, compresi gli abitati, nonche' di tutto  il  territorio  del
comune di Grado, escluso l'abitato; 
 
  Veduto il parere espresso  al  riguardo  dalla  Direzione  generale
della sanita' pubblica; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E'  dichiarata  zona  malarica  ad  ogni  effetto  di  legge  e  di
regolamento tutto il territorio  dei  comuni  di  Duino,  Monfalcone,
Staranzano, Ronchi, Turriaco e San Canziano  d'Isonzo,  compresi  gli
abitati,  nonche'  il  territorio  del  comune  di   Grado,   escluso
l'abitato. 
 
  A cura del signor Prefetto della Provincia  sara'  provveduto,  ove
cio' occorra, alla compilazione degli  elenchi  dei  proprietari  dei
fondi,  compresi  nelle  zone  malariche,  con  riferimento  ai  dati
censuari, con l'aiuto degli uffici finanziari competenti. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                           Federzoni. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1925. 
 
    Atti del Governo, registro 233, foglio 190. - Granata.