stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 140

Disposizione circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia. (025U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-3-1925 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, modificata con la legge 20 marzo 1921, n. 296, ed il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro;
Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenente speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;
Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;
Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati appartati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determinati dalle tabelle approvate col R. decreto 14 maggio 1914, n. 500;
Veduto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, chi quale con effetto sino al 31 dicembre 1921, sono stati raddoppiati gli aumenti percentuali stabiliti col decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678;
Veduti i Regi decreti 29 dicembre 1921, n. 2063, e 1° febbraio 1923, n. 283, che hanno prorogato rispettivamente sino al 31 dicembre 1922 e al 30 giugno 1923, l'applicazione del R. decreto 28 aprile 1921, n. 582;
Considerato che gli elementi forniti dagli Enti interessati o dall'ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta non sono sufficienti a giustificare una modificazione delle tabelle di salari medi attualmente in vigore;
Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora l'applicazione del R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, affinchè sia possibile determinare le nuove tabelle di salari modi in condizioni di maggiore stabilità dell'industria zolfifera e dei salari;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1925, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia continuerà ad essere effettuata sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Nava.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1925.

Atti del Governo, registro 233, foglio 145. - Granata.