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REGIO DECRETO 8 febbraio 1925, n. 140

Disposizione circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia. (025U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 13-3-1925
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, modificata  con
la legge 20 marzo 1921, n. 296, ed il relativo regolamento  13  marzo
1904, n. 141, modificato con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366,  per
l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro; 
 
  Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo  regolamento
14 giugno 1908, n. 462,  contenente  speciali  disposizioni  per  gli
infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia; 
 
  Veduto il R. decreto 14 maggio  1914,  n.  500,  col  quale  furono
approvate le tabelle  dei  salari  medi  per  la  liquidazione  delle
indennita' d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia; 
 
  Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale
sono stati appartati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione
della pace, aumenti percentuali  ai  salari  medi  determinati  dalle
tabelle approvate col R. decreto 14 maggio 1914, n. 500; 
 
  Veduto il R. decreto 28 aprile 1921, n. 582, chi quale con  effetto
sino  al  31  dicembre  1921,  sono  stati  raddoppiati  gli  aumenti
percentuali stabiliti col decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918,  n.
678; 
 
  Veduti i Regi decreti 29 dicembre 1921,  n.  2063,  e  1°  febbraio
1923, n. 283, che hanno prorogato rispettivamente sino al 31 dicembre
1922 e al 30 giugno 1923, l'applicazione del  R.  decreto  28  aprile
1921, n. 582; 
 
  Considerato che gli  elementi  forniti  dagli  Enti  interessati  o
dall'ufficio distrettuale delle miniere  di  Caltanissetta  non  sono
sufficienti a giustificare una modificazione delle tabelle di  salari
medi attualmente in vigore; 
 
  Ritenuta l'opportunita' di prorogare ancora l'applicazione  del  R.
decreto 28 aprile 1921, n. 582, affinche' sia  possibile  determinare
le nuove tabelle di salari modi in condizioni di maggiore  stabilita'
dell'industria zolfifera e dei salari; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e  in  ogni  modo  non
oltre il 31 dicembre 1925, la liquidazione delle indennita'  per  gli
infortuni  sul  lavoro  degli  operai  delle  zolfare  della  Sicilia
continuera' ad essere effettuata sulla base stabilita dal R.  decreto
28 aprile 1921, n. 582. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1925. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                                Nava. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1925. 
 
    Atti del Governo, registro 233, foglio 145. - Granata.