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REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2042

Norme speciali per le ammissioni e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica. (024U2042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-1-1925
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti gli articoli 15 e 19 del R. decreto  11  novembre  1923,  n.
2395; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'interno, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per
le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  L'ammissione ai posti del grado 10° nel  ruolo  dei  medici  e  dei
veterinari (medico provinciale aggiunto di 2ª classe e veterinario di
confine e di porto di 2ª classe) e' fatta per pubblico  concorso  per
esame. 
 
  Gli aspiranti debbono provare con documenti legali, il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4  del  regolamento  per  il  personale
dell'Amministrazione della  sanita'  pubblica  approvato  con  il  R.
decreto 25 giugno 1914, n, 702.