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REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1520

Approvazione dello statuto organico dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione in Roma e della Sezione autonoma di credito fondiario, istituita presso l'istituto stesso. (024U1520)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 26-10-1924
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, che detta norme
riguardanti l'Istituto nazionale di credito per la  cooperazione  con
sede in Roma, eretto in Ente morale con R. decreto 15 agosto 1913, n.
1140, ed istituisce presso l'istituto stesso la Sezione  autonoma  di
credito fondiario; 
 
  Viste  le  deliberazioni  del  Consiglio  di  amministrazione   del
predetto istituto in data 13, 14, 15, 16 febbraio 1924  n.  4  luglio
1924 e la deliberazione in data 28 aprile 1924 del Comitato esecutivo
dell'Istituto con le quali e' stato concretato ed approvato il  nuovo
statuto organico  di  esso  Istituto,  costituita  presso  l'Istituto
medesimo la Sezione autonoma di credito fondiario,  e  concretato  ed
approvato lo statuto organico ad essa relativo; 
 
  Vista l'istanza in data 29 febbraio 1924, con  la  quale  e'  stata
chiesta l'approvazione del nuovo  statuto  organico  dell'Istituto  e
dello statuto organico della predetta  Sezione  autonoma  di  credito
fondiario; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvati il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale di
credito per la cooperazione con sede in Roma e  lo  statuto  organico
della Sezione autonoma  di  credito  fondiario  istituita  come  Ente
morale autonomo presso l'Istituto stesso, l'uno  e  l'altro  statuto,
riuniti insieme in un unico testo composto  di  80  articoli,  visto,
d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.