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REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1924, n. 1127

Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 16 ottobre 1923, n. 2428 e 20 dicembre 1923, n. 3034, riguardanti l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale; (024U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1923 al: 18-2-1925
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti del 16 ottobre 1923, n. 2428 e 20 dicembre 1923, n. 3034 riflettenti le ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e relativo personale;
Ritenuta l'opportunità di apportare modificazione ai succitati Regi decreti;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Alle disposizioni contenute nel R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, ed in quello del 20 dicembre 1923, n. 3034, sono sostituite le seguenti:

Art. 1



Le ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche sono stabilimenti la cui gestione è commessa a speciali incaricati che vengono retribuiti a provvigione, hanno qualità di contabile dello Stato e di pubblici ufficiali ed assumono il titolo di ricevitori se nominati in via definitiva o di gerenti se si tratta di incarico provvisorio.

Le ricevitorie vengono istituite o soppresse con decreto Ministeriale.

I fiduciari dei ricevitori o dei gerenti, denominati «supplenti» che per conto di essi prendono parte alla gestione delle ricevitorie ed al servizio al pubblico assumono, agli effetti delle responsabilità, la qualifica di pubblici ufficiali.

Prendono la denominazione di succursali quelle ricevitorie che disimpegnano soltanto determinati servizi, in via sussidiaria ai coesistenti uffici principali.

Assumono la denominazione di ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche o postali telefoniche o telegrafiche telefoniche quelle nelle quali il servizio telefonico è commesso, per conto dell'Amministrazione, al titolare della ricevitoria postale o telegrafia.

Assumono la denominazione di ricevitorie telefoniche gli stabilimenti telefonici, non affidati a personale di ruolo, in cui si disimpegni, per conto dell'Amministrazione, esclusivamente il servizio telefonico, purché il traffico di essi, nell'ultimo semestre, raggiunga una media giornaliera di almeno 20 unità di conversazioni interurbane oppure abbiano almeno 20 collegamenti diretti al centralino.

Tutti gli altri stabilimenti telefonici non affidati a impiegati di ruolo, sono denominati posti telefonici.

Agli effetti della retribuzione per il servizio telefonico continueranno ad avere vigore le attuali disposizioni sino a tutto il 30 giugno 1924.

Art. 2.

Le ricevitorie sono di tre classi:

di 1ª classe, quelle con retribuzione superiore a lire 12,000;

di 2ª classe, quelle postali o postali-telegrafiche-telefoniche ammesse a rendere servizi postali nella misura maggiore consentita alle ricevitorie per ogni operazione a valore e la cui retribuzione non superi L. 12,000; nonché quelle con soli servizi elettrici con retribuzione da L. 5000 a L. 12,000;

di 3ª classe tutte le altre.

Nelle ricevitorie di terza classe postali o postali-telegrafiche-telefoniche sono eseguite operazioni postali a valore soltanto nei limiti di L. 1000 ciascuna.

Art. 3.

A giudizio dell'Amministrazione possono essere soppresse:

a) le ricevitorie succursali le quali per numero esiguo di operazioni giornaliere non siano ritenute necessarie;

b) le ricevitorie non succursali che per reddito insufficiente o per esiguo numero di operazioni siano ritenute non necessarie.

Nelle ricevitorie di speciale importanza, qualora se ne ravvisi la convenienza, si può procedere, intesa la Commissione delle ricevitorie di cui all'art. 31, alla separazione dei servizi postali da quelli elettrici. In tal caso, l'Amministrazione garantisce il ricevitore dei danni che egli potesse subire per la diminuzione della retribuzione, in dipendenza di impegni incontrati per affitto od arredamento del locale.

In luogo delle ricevitorie soppresse a termini della lettera b) precedente, possono essere istituite agenzie, con operazioni limitate, se del caso, a L. 1000 ciascuna per i servizi a valore, purché i Comuni od altri Enti od anche associazioni o ditte si accollino l'obbligo di fornire gratuitamente i locali ed occorrendo di aumentare la provvigione da corrispondersi ai concessionari, qualora non si trovino persone disposte ad accettarne la gestione alle condizioni stabilite a termine delle disposizioni del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, che regolano la concessione delle agenzie.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla istituzione di agenzie alle condizioni sopra indicate, ed in tutti gli altri in cui tale istituzione non sia ritenuta opportuna, le ricevitorie soppresse saranno sostituite con servizi rurali (collettorie o portalettere) ove già non esistano nelle rispettive località.

Art. 4.

Per la concessione delle agenzie sostituite alle ricevitorie soppresse ai termini dell'art. 3, si dà la preferenza anzitutto al ricevitore od al gerente e poi al supplente delegato del titolare della ricevitoria soppressa, tenendo presente, quanto ai gerenti ed ai supplenti, che essi possono essere preferiti soltanto se siano in servizio da almeno due anni.

In mancanza di detti aspiranti, la preferenza spetta alle persone che esercitino in loco industrie o commerci redditizi, e tra di esse prima agli invalidi di guerra fino all'8ª categoria, poi ai decorati con medaglia al valor militare o di croce al merito di guerra, quindi agli ex militari che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio nell'Esercito od Armata nazionale in reparti combattenti, per almeno sei mesi, ed infine ai pensionati civili e militari dello Stato.

Art. 5.

Per i servizi rurali (collettorie e portalettere) istituiti in sostituzione di ricevitorie, come è previsto all'art. 3, l'assegnazione di essi è fatta anzitutto a favore dei titolari, gerenti e supplenti delegati della ricevitoria soppressa, semprechè ne sia riconosciuta la idoneità, e in linea subordinata secondo l'ordine di preferenza indicato nell'ultimo comma dell'art. 4, senza riguardo però alla coesistenza di altri requisiti d'indole economica ivi indicati in relazione alla speciale natura delle agenzie.

Pei gerenti ed i supplenti delegati occorre che essi abbiano prestato servizio per non meno di due anni in tale qualità.

Al titolare della ricevitoria sopressa o trasformata in agenzia o in servizio rurale può conferirsi la titolarità di altra ricevitoria di pari, di minore o di poco maggiore importanza, disponibile al momento della soppressione.

Art. 6.

L'orario normale per il servizio al pubblicò è il seguente:

8 ore, per le ricevitorie di 1ª classe;

7 ore, per quelle di 2ª classe;

5 ore, per quelle di 3ª classe.

Per il servizio telefonico l'orario normale al pubblico è di otto ore, indipendentemente dalla classe cui appartiene la ricevitoria.

L'orario per i servizi al pubblico può - per specialissime esigenze di servizio - essere stabilito, in via continuativa, in misura superiore; e per il prolungamento di orario spetta al ricevitore un compenso triplo di quello fissato nella tabella di coefficienti di cui all'art. 26 per l'orario normale al pubblico e per servizio interno. Se si tratti di prolungamento per il solo servizio telefonico, il compenso è doppio anziché triplo.

L'orario per servizio interno, è per ciascuna ricevitoria, stabilito dall'Amministrazione.

Se l'orario al pubblico è prolungato temporaneamente per conto dell'Amministrazione postale, telegrafica, telefonica o per conto di altra Amministrazione statale, spetta al ricevitore un compenso di L. 1.75 per ciascuna ora fra le 7 e le 21, e di L. 2.25 per ciascuna ora fra le 21 e le 7, salvo maggiore compenso a giudizio dell'Amministrazione, ove occorra anche l'opera di supplenti.

Quanto all'orario delle agenzie, i titolari delle stesse saranno tenuti alla osservanza di quello stabilito nei singoli capitolati di oneri.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore dal 1° luglio 1924.

Art. 7.

Per conseguire la nomina di ricevitore o di gerente di una ricevitoria occorre:

a) essere cittadino italiano e di regolare condotta morale e politica;

b) avere compiuto 21 anni;

c) aver compiuto almeno il corso elementare superiore, oppure avere ottenuto la promozione dalla 1ª alla 2ª classe di una scuola secondaria governativa o pareggiata. In casi speciali si potrà prescindere dal titolo ufficiale di studi, purché l'interessato dimostri altrimenti di possedere una istruzione adeguata alla importanza della ricevitoria cui aspira;

d) essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti e da imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

e) avere adempiuto, se maschi, agli obblighi di leva;

f) non essere coniuge di un ricevitore, salvo il caso di separazione legale non imputabile a colpa dell'aspirante alla nomina.

Venendo a mancare qualcuno dei requisiti indicati alle lettere a), d) ed f) precedenti, s'intende senz'altro risoluto il rapporto di servizio, intesa per il caso di cui alla lettera d), la Commissione centrale quando si tratti di ricevitori.

I ricevitori ed i gerenti prima di essere ammessi in servizio debbono prestare giuramento avanti all'autorità all'uopo delegata dal Ministero; la formula è la seguente: «Giuro di mantenere il segreto postale, telegrafico, telefonico, di osservare lealmente pel bene del Re e della Patria le leggi dello Stato e di adempiere con zelo e coscienza tutti gli obblighi che mi derivano dai servizi affidatimi».

Art. 8.

Le ricevitorie sono conferite senza concorso, a titolo di successione, a favore del coniuge e dei figli legittimi, legittimati o naturali, legalmente riconosciuti (escluse le figlie maritate), del ricevitore deceduto, o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, o dimissionario dopo venti anni di servizio in qualità di ricevitore.

Il beneficio di cui al comma precedente si estende anche ai figli adottati almeno da dodici anni, nonché alle figlie maritate ove risulti che il coniuge sia inabile al lavoro e sprovvisto di sufficienti risorse economiche, in relazione al numero dei componenti la famiglia, o quando la figlia maritata abbia prestato effettivo e lodevole servizio per almeno un decennio in qualità di supplente del genitore defunto dispensato o dimissionario come sopra (considerando compiuto il decennio anche quando l'ultimo anno non sia ancora terminato).

Il coniuge, i figli legittimi, legittimati, riconosciuti ed adottivi non sono ammessi al benefico previsto nel presente articolo, qualora non abbiano prestato almeno due anni di supplenza lodevole; tuttavia quando risulti che la famiglia del cessato ricevitore rimarrebbe priva di sufficienti mezzi di sussistenza, il Ministero può derogare al biennio di supplenza.

Alle persone sopra accennate è conferita di regola la medesima ricevitoria, di cui era titolare rispettivamente il coniuge, il padre o la madre; però l'Amministrazione può conferire, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie, altra ricevitoria anche di minore importanza ed in diversa località.

Art. 9.

In mancanza delle persone indicate nel precedente articolo 8, il conferimento delle ricevitorie disponibili ha luogo senza concorso a favore dei supplenti sostituti del cessato ricevitore, purché abbiano prestato servizio effettivo e lodevole in tale qualità per almeno 12 anni nella ricevitoria resasi disponibile e semprechè la retribuzione di essa non superi L. 6000 annue. La preferenza spetta al supplente sostituto che trovasi in servizio nella ricevitoria all'atto della vacanza.

Art. 10.

La concessione delle ricevitorie senza concorso ha luogo altresì:

a) a favore dei ricevitori che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al successivo art. 24, e dei collettori ritenuti idonei ed in servizio almeno da tre anni ove la collettoria sia trasformata in ricevitoria;

b) a favore degli invalidi di guerra, secondo le norme di cui all'art. 67 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, ed in linea subordinata a favore delle madri e delle vedove bisognose dei caduti in guerra e delle vedove degli impiegati od agenti dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni per le ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 6000 che si siano rese disponibili dopo la pubblicazione del vigente regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, e per le quali non sia già stato provveduto altrimenti o che si renderanno disponibili dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.

In mancanza di aspiranti alla titolarità di ricevitorie, ai sensi dei precedenti articoli 8, 9 e 10 si fa luogo al conferimento senza concorso nei casi seguenti:

1° A favore dei ricevitori e dei supplenti delle ricevitorie situate in località colpite dal terremoto del 1915, aventi titolo a preferenza nei concorsi ai sensi del R. decreto 21 marzo 1915, n. 441; pei ricevitori, limitatamente alle ricevitorie attualmente disponibili la cui importanza sia minore o non molto maggiore di quella della ricevitoria da essi gestita; e pei supplenti limitatamente alle ricevitorie la cui retribuzione non superi le L. 6000;

2° A favore dei gerenti, o supplenti in missione con funzione di gerenti, i quali, alla data di pubblicazione del R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, prestavano o avevano prestato dopo il 24 maggio 1915 in una o più ricevitorie, effettivo e lodevole servizio con tali attribuzioni, da almeno quattro anni se maschi e sei anni se femmine. Detti periodi sono ridotti rispettivamente a due e quattro anni pel conferimento delle sole ricevitorie di 3ª classe, con preferenza a chi conta una maggiore anzianità per servizio prestato in qualità di supplente; e sono ridotti a due e a tre anni, rispettivamente per i gerenti che contino non meno di quindici anni di servizio, in qualità di supplente o anche di ricevitore.

Pei gerenti che trovansi nelle predette condizioni la nomina a ricevitore senza concorso ha luogo soltanto per la ricevitoria presentemente gestita, se la retribuzione non supera L. 8000 annue.
Per le altre ricevitorie disponibili si fa luogo a tale nomina se la retribuzione della ricevitoria da conferirsi supera la detta somma per un ammontare che non ecceda la metà della differenza fra L. 8000 e la retribuzione maggiore della ricevitoria di cui i gerenti hanno od abbiano avuto la gestione (tenendo conto della retribuzione più rilevante ove siano stati gerenti, per almeno sei mesi, di altra ricevitoria) fino ad un massimo di L. 12,000. Pei gerenti ex combattenti il limite è elevato di un importo pari ai due terzi della differenza predetta, sempre col massimo di L. 12,000. Per l'applicazione della presente norma non si tiene conto delle frazioni di centinaia di lire.

Gli ex gerenti di più ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 8000, non possono conseguire la titolarità di una ricevitoria la cui retribuzione sia superiore a quella della più importante ricevitoria da essi precedentemente gestita.

3° A favore dei mutilati, degli invalidi di guerra, nonché degli ex combattenti che abbiano conseguito la croce al merito di guerra, o una promozione per merito di guerra, ovvero abbiano titolo a speciali riguardi per motivi di famiglia a cagione della guerra, che contavano all'atto della pubblicazione del R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, almeno un anno di servizio effettivo e lodevole in qualità di ricevitore o gerente, o due anni in qualità di supplente. Essi possono conseguire senza concorso una ricevitoria con retribuzione non superiore a L. 10,000, quado si tratti di ricevitori o gerenti, e non superiore a L. 8000 se si tratti di supplenti. Tali limiti sono elevati a L. 12,000 per coloro che, oltre alla detta anzianità di servizio, siano insigniti di una medaglia al valore od abbiano conseguito una promozione per merito di guerra al grado di sottufficiale o di ufficiale e a L. 15,000 per coloro che abbiano conseguito più medaglie o promozioni per merito di guerra;

4° A favore dei ricevitori e gerenti che siano mutilati, invalidi di guerra od ex combattenti, che siano insigniti di medaglia al valore, e che contino, all'atto della pubblicazione del presente decreto, almeno un decennio di effettivo e lodevole servizio in qualità di ricevitore o gerente, computando nel detto periodo anche il servizio militare.

Essi possono seguire senza concorso la titolarità di una ricevitoria con retribuzione non superiore a L. 25,000, avvertendo che pei gerenti il conferimento ha luogo solo per le ricevitorie da essi gestite;

5° A favore dei supplenti in missione dispensati dal servizio in applicazione del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923, che abbiano prestato lodevole servizio come supplenti almeno per un anno, e poi in missione almeno per quattro anni se maschi e per sei anni se femmine. Essi possono conseguire la titolarità di ricevitorie con retribuzione non superiore a L. 8000, a condizione che si impegnino a restituire metà dell'indennità percepita all'atto della dispensa.

Da tale trattamento sono escluse le donne maritate, salvo il caso che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 8, comma 2°.

Per coloro che vennero chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano gerenti, il servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 è considerato come prestato in qualità di gerente e l'anno di servizio prestato nelle ricevitorie, non ancora compiuto, si considera come anno intero.

È parimenti considerato come anno intero la frazione di anno di servizio per l'applicazione del n. 2, ove si tratti di ex combatenti in reparti mobilitati in zona di operazioni; e per l'applicazione del n. 4. Anche per i gerenti non ex combattenti, la frazione di anno di servizio, in qualità di gerente, purché superi sei mesi, può essere computata come anno intero.

Per tutte le nomine sopra accennate, a parità di condizione, hanno la precedenza prima i mutilati e gli invalidi di guerra, che, mediante visita medica militare collegiale siano riconosciuti idonei alle funzioni cui debbono essere destinati, e poi gli ex combattenti, mantenendo sempre la preferenza, a chi abbia maggiore anzianità di servizio.

Per ottenere la nomina senza concorso, ai sensi del presente articolo, e della lettera b) dell'articolo precedente, gli aspiranti debbono produrre domanda documentata entro un mese dalla data di pubblicazione dell'elenco delle ricevitorie disponibili, avvertendo che nei casi contemplati nei numeri 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, le relative norme rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1924.

Il conferimento senza concorso delle ricevitorie è sempre deliberato dal Ministero, previo parere della competente Commissione di cui all'art. 31, nonché della Commissione centrale pel caso contemplato dall'ultimo comma dell'art. 8.

Le nomine hanno luogo con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 12.

Qualora si manifesti l'assoluta incompatibilità della ulteriore permanenza di un ricevitore nella località ove ha sede la ricevitoria di cui è titolare, il Ministero, previa contestazione dei fatti e dei motivi che danno luogo a tale incompatibilità, eseguita una regolare e rigorosa inchiesta a mezzo di ispettori centrali ed intesa la Commissione centrale delle ricevitorie, cui il ricevitore interessato è ammesso ad esporre personalmente le proprie ragioni, potrà destinare detto ricevitore ad altra ricevitoria disponibile di importanza pressoché uguale a quella che egli gestisce, ed in cui si è reso incompatibile, e qualora vi sia il consenso dell'interessato, ovvero ricorrano circostanze di gravità eccezionale imputabili a colpa del ricevitore, anche a ricevitoria di minore importanza. In caso di rifiuto si intenderà risoluto il rapporto di servizio.

A richiesta degli interessati, può consentirsi, previo parere della Commissione centrale, il cambio fra due ricevitori, la cui retribuzione sia pressoché uguale.

Art. 13.

Salvo le eccezioni previste negli articoli precedenti, le ricevitorie sono conferite in seguito a concorso bandito sul bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Sui concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 si pronuncia la Commissione centrale delle ricevitorie; per gli altri concorsi si pronunciano le Commissioni delle ricevitorie di cui all'art. 31, nell'ambito della rispettiva Provincia o circoscrizione.

La nomina è fatta con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 14.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione annua fino a L. 12,000 possono prendere parte soltanto i ricevitori, gerenti e supplenti, qualunque sia la loro anzianità di servizio, delle ricevitorie della Provincia, o che in essa abbiano prestato servizio per almeno un biennio. A tali concorsi, in linea subordinata, sono ammesse anche le persone non addette ai servizi dell'Amministrazione.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 12,000 fino a L. 30,000 possono prendere parte tutti i ricevitori ed i gerenti in servizio almeno da cinque anni o da tre anni se forniti di licenza tecnica, ginnasiale, complementare o di altro titolo equipollente o superiore; nonché i supplenti sostituti che abbiano prestato servizio in tale qualità almeno per dieci anni, ovvero per cinque anni se forniti del titolo di studio sopra accennato.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione superiore a L. 30,000 annue possono prender parte soltanto i ricevitori che alla data del bando siano in servizio, in tale qualità, da non meno di dieci anni, e da non meno di cinque anni, se forniti della licenza tecnica o ginnasiale o complementare o di altro titolo equipollente e superiore.

La domanda di ammissione al concorso importa di diritto la rinuncia dell'aspirante alla ricevitoria di cui è titolare, qualora egli sia prescelto per la titolarità della ricevitoria per cui ha concorso.

Nella valutazione dei concorrenti si terrà conto:

della maggiore attitudine di ciascuno, in relazione all'importanza della ricevitoria da conferirsi;

della maggiore durata di effettivo e lodevole servizio con speciale considerazione anzitutto per quello prestato in qualità di ricevitore o di gerente e poi per quello prestato in qualità di supplente sostituto; nonché dell'importanza della ricevitoria o delle ricevitorie nelle quali il servizio è stato prestato e del titolo di studio posseduto da ciascun concorrente.

Pei ricevitori, pei gerenti e pei supplenti chiamati o richiamati sotto le armi a cagione dell'ultima guerra nazionale, l'incensurato servizio militare è considerato come prestato nelle ricevitorie, valutando al doppio il periodo di tempo trascorso in zona di operazioni e al triplo l'intero servizio militare se l'aspirante ha conseguito medaglia al valore, croce al merito di guerra o promozioni per merito di guerra.

È parimenti computato al doppio il periodo di servizio effettivamente prestato durante detta guerra in qualità di ricevitore, gerente o supplente in ricevitorie situate in zona di operazioni.

Ai concorsi per ricevitorie con retribuzione fino a lire 30,000 sono ammessi gli ex ricevitori, purché la cessazione dal servizio non sia avvenuta per demeriti o per sottrarsi a provvedimenti a loro carico, ovvero per farsi sostituire dal coniuge, dal figlio, o dal supplente sostituto e perché - se la retribuzione è superiore a L. 12,000 - abbiano prestato lodevole servizio almeno per cinque anni, nonché gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni provenienti dai ricevitori.

Per questi ultimi il servizio prestato come impiegato, è computato agli effetti dei concorsi di cui trattasi come prestato nelle ricevitorie.

Ai concorsi per ricevitorie di seconda e terza classe sono pure ammessi gli ex supplenti cessati dal servizio per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Agli effetti del computo dell'anzianità le frazioni di anno sono considerate come anno intero.

Il prescelto deve entro due mesi dalla partecipazione ufficiale assumere la gestione della ricevitoria assegnatagli, in difetto di che è ritenuto rinunciatario.

Art. 15.

Il ricevitore deve attendere al servizio personalmente.

Esso è tenuto a disimpegnare e a far disimpegnare non solo i servizi postali, telegrafici e telefonici, ma anche tutti quegli altri di cui l'Amministrazione credesse opportuno incaricarlo (compreso, se la ricevitoria è di terza classe o con retribuzione non superiore a L. 6000, quello di procacciato e di distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi) nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, e dai decreti, dai regolamenti e dalle norme di servizio.

L'Amministrazione può limitare l'incarico al solo servizio telegrafico, telefonico o fonotelegrafico, ad alcuni servizi postali di speciale importanza, od anche ad un solo servizio postale.

Art. 16.

La funzione di ricevitore è incompatibile:

a) con la carica di sindaco e di facente funzioni di sindaco;

b) coll'ufficio di segretario comunale o facente funzione di segretario comunale;

c) con l'esercizio di ministro dei culti avente giurisdizione o cura di anime;

d) con la professione di avvocato patrocinatore pressò le preture, procuratore, notaio;

e) con la professione di maestro elementare, di direttore didattico, di insegnante di scuole medie pubbliche o di scuole private, nel caso che la retribuzione della ricevitoria sia superiore alle L. 6000;

f) con le funzioni di ricevitore del lotto, agente di cambio, esattore comunale o erariale, o rappresentante riconosciuto di essi, e di vettore di emigrazione o di suo rappresentante;

g) con l'incarico di accollatario o gerente di agenzia di trasporto di pacchi da un luogo all'altro del Regno o di agenzia per espressi in loco;

h) con tutte le occupazioni che implicano maneggio di danaro o che siano ritenute in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione, come direttori, cassieri, rappresentanti di Banche, di Casse private di risparmio, ecc., o che siano tali da non permettere al ricevitore di assicurare con la propria presenza ed attività il regolare andamento dei servizi.

Per i gestori delle agenzie postali, telegrafiche, telefoniche, per gli incaricati del servizio alla dipendenza dei gestori stessi, e per i supplenti delle ricevitorie, le incompatibilità sono limitate ai casi previsti nelle lettere a), b), f) ed h) oltre ai casi in cui sia fatto luogo a divieto ai sensi del comma successivo.

Per le altre eventuali incompatibilità non espressamente indicate nel presente articolo, l'Amministrazione deciderà caso per caso, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. Parimenti, sentito il parere di tale Consiglio, l'Amministrazione potrà consentire qualche eccezione alla incompatibilità con l'ufficio di segretario o facente funzione di segretario comunale, ove si tratti di ricevitoria con retribuzione non superiore a L. 6000, nonché con le funzioni di esattore comunale o erariale, nei casi in cui il ricevitore abbia già assunto alla data dell'andata in vigore del presente decreto la gestione dell'esattoria.

I ricevitori ed i gestori delle agenzie che accettino cariche o si dedichino a professioni comunque dichiarate incompatibili e che entro il termine di trenta giorni non vi rinuncino, incorrono di diritto nella risoluzione del rapporto di servizio.

Ai ricevitori che già si trovino nelle condizioni di incompatibilità sopra cennate, e per le quali non siano ammesse eccezioni, fatta esclusione per le occupazioni di cui alla lettera h), è concesso un anno di tempo a datare dalla pubblicazione del R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, per regola. rizzare la loro posizione.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1924.

Il canone di cui al comma, 2° e alla lettera e) del comma 3° dell'art. 16 del R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, è però abrogato con effetto dal 24 novembre stesso anno.

Art. 17.

I ricevitori sono tenuti a prestare una cauzione (mediante vincolo di certificati di rendita del debito pubblico o di buoni del tesoro pluriennali, o con deposito su libretti delle Casse di risparmio postali, debitamente vincolati, ovvero con deposito, anche vincolato, nella Cassa depositi e prestiti di numerario o di buoni del tesoro pluriennali, o di cartelle di rendita al portatore) per somma pari all'ammontare della loro retribuzione annua liquidata in base alla tabella dei coefficienti di cui all'art. 26, esclusi i compensi di cui alla seconda parte della tabella stessa, e trascurate le frazioni di centinaia di lire, con un minimo di L. 5000 ed un massimo di L.
40,000.

Per le ricevitorie di terza classe con solo servizio postale o con servizi postale ed elettrico, l'ammontare minimo della cauzione è di L. 3000.

Per le ricevitorie di qualsiasi classe, con soli servizi elettrici la cauzione è pari al decimo della media annua degli introiti dell'ultimo biennio con un massimo di L. 5000 ed un minimo di L. 500, trascurate, per gli introiti, le frazioni di centinaia di lire.

I gerenti sono tenuti a prestare una cauzione nella misura e nei modi sopra indicati o quanto meno con fidejussione provvisoria.

Art. 18.

I ricevitori ed i supplenti debbono risiedere nella località in cui è situata la ricevitoria, salvo che il Ministero, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, accordi al ricevitore od ai supplenti di risiedere in località non lontana.

I ricevitori possono essere autorizzati, dai direttori da cui dipendono, ad assentarsi dal servizio o dalla residenza per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni complessivamente in ciascun anno solare (escluse le brevi assenze le quali però debbono segnalarsi preventivamente ai direttori e purché dai medesimi siano ritenute giustificate per speciali motivi) lasciando affidati i servizi sotto la loro piena responsabilità, al proprio supplente e sostituto o ad altro supplente di loro fiducia.

Per le eventuali assenze di maggiore durata occorre il preventivo consenso del Ministero, che, ove l'assenza debba protrarsi oltre tre mesi complessivamente, potrà anche, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 31, disporre che la gestione della ricevitoria venga affidata temporaneamente ad un gerente.

Il ricevitore non può avere missioni; soltanto nel caso in cui sia temporaneamente chiusa la ricevitoria di chi è titolare o che si debba, per gravi motivi, affidarne ad altri la provvisoria gestione, egli può essere incaricato della gerenza di altra ricevitoria di corrispondente importanza.

Ove occorra provvedere a reggenza temporanea di ricevitoria di speciale importanza, l'Amministrazione potrà destinarvi, in caso di assoluta necessità, un ricevitore di riconosciuta capacità.

Art. 19.

I ricevitori rispondono anche pecuniariamente ed a mezzo della cauzione prestata, tanto della loro opera personale quanto di quella dei supplenti e dell'altro personale che presti comunque servizio nella ricevitoria su di cui sono in obbligo di vigilare, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

In ogni caso il ricevitore deve rivalere l'Amministrazione dei danni dei quali per il fatto di lui ed i suoi coadiutori o dipendenti, essa è chiamata a rispondere verso i terzi. Nella custodia delle cose che esso detiene per ragioni di servizio è responsabile dei danni che non derivano da caso fortuito o da forza maggiore, da vizio delle cose stesse o dalla natura di queste.

I ricevitori ed i supplenti non assumono verso i terzi, in dipendenza del loro servizio, responsabilità maggiore e diversa di quella che per legge farà carico all'Amministrazione.

Art. 20.

Il ricevitore ha l'obbligo di provvedere con la retribuzione a lui assegnata anche all'affitto del locale.

Qualora egli non riesca ad affittare un locale idoneo a prezzo non superiore al decimo della retribuzione spetta ai Municipi ed in loro vece ad altri Enti di fornire il locale ed al ricevitore di rifondere al Municipio od Ente interessato una somma pari al decimo della retribuzione.

Gli obblighi inerenti ai Municipi od Enti ed ai ricevitori a termine del comma precedente avranno effetto dal 1° luglio 1924; nulla è però innovato per quanto riguarda le obbligazioni precedentemente assunte da Municipi, Enti o privati in materia di prestazione gratuita di locali ad uso di ricevitorie.

L'obbligo imposto ai Municipi od Enti a mente del secondo comma del presente articolo non si estende alle ricevitorie succursali situate nelle zone centrali della città.

Ai titolari di dette ricevitorie, qualora essi dimostrino di non aver potuto avere il locale nei limiti del decimo della propria retribuzione, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi corrisponderà, a titolo di concorso nella spesa di affitto del locale, i due terzi della differenza fra l'anzidetto decimo e l'ammontare effettivo della pigione, debitamente accertata.

Capo IV.

Disciplina - Risoluzione del rapporto di servizio.

Art. 21.

Il ricevitore che si rende colpevole di negligenza, di irregolarità o mancanze di qualsiasi genere nella esecuzione del servizio, incorre in una penale consistente in una trattenuta sino ad un ventesimo della retribuzione annua lorda a lui assegnata, che gli si può concedere di pagare a rate mensili entro un anno.

Il provvedimento è preso:

a) dal direttore provinciale, senza che sia necessaria la osservanza della procedura normale stabilita dal regolamento quando si tratti di applicare una penale non superiore a L. 20 per i titolari delle ricevitorie di 3ª classe ed a. L. 50 per quelli delle ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

b) dalla Commissione delle ricevitorie di cui all'art. 31 per le penali di misura superiore, previa contestazione all'interessato dei fatti addebitatigli.

Ove la penale applicata superi il trentesimo della retribuzione è data facoltà di ricorso, contro il provvedimento, alla Commissione centrale delle ricevitorie entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esso.

Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore il 1° luglio 1924.

Art. 22.

Quando il ricevitore anche per riprovevole condotta non sia più meritevole della fiducia dell'Amministrazione, o sia divenuto incapace alla gestione della ricevitoria, il competente direttore, sentito il parere della locale Commissione delle ricevitorie, farà motivata proposta di risoluzione del rapporto di servizio.

In tal caso, e quando comunque l'Amministrazione ritenga applicabile simile provvedimento il ricevitore viene sottoposto al giudizio della Commissione centrale delle ricevitorie. Il giudizio diviene esecutivo con decreto Ministeriale.

La risoluzione del rapporto di servizio si verifica di diritto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 7, 12, 14 e 16:

a) per atti che tendano ad impedire, intralciare o paralizzare anche temporaneamente le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche o i servizi a danaro;

b) per assenza arbitraria dal servizio, di guisa che questo venga a mancare;

c) in seguito a condanna, passata in giudicato, per delitti contro la Patria ed i poteri dello Stato, per peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o contro il buon costume o che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza, o per sentenza definitiva di fallimento.

Nonchè, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie:

a) per pubbliche offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

b) per pubbliche manifestazioni antipatriottiche, o comunque ostili alle istituzioni vigenti;

c) per constatata violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di servizio.

Tali motivi di risoluzione del rapporto di servizio con l'Amministrazione sono applicabili anche ai concessionari delle agenzie nonché agli agenti rurali e valgono anche nei rapporti fra i ricevitori e i loro supplenti, fra gli agenti rurali e i loro sostituti e fra i concessionari delle agenzie sopra accennate ed il personale alla loro dipendenza.

Il ricevitore ha diritto di esporre anche personalmente, alle Commissioni, le sue ragioni.

Art. 23.

Quando la gravità dei fatti lo richieda il ricevitore può venire temporaneamente allontanato dal servizio anche prima di essere inteso, salvo i provvedimenti di cui al precedente articolo.

Deve essere senz'altro allontanato il ricevitore contro il quale sia spiccato mandato di cattura. Può esserlo del pari quegli contro il quale sia spiccato mandato di comparizione o di arresto, o che sia comunque sottoposto a giudizio per delitto.

Se i fatti risultino poi insussistenti, o tali da non giustificare l'eccezionale provvedimento, il ricevitore è riammesso in servizio senza perdita di anzianità e gli sarà corrisposta una congrua indennità, inteso il parere della Commissione centrale delle ricevitorie.

Art. 24.

In caso di risoluzione del rapporto per rinuncia del ricevitore, questi è obbligato a dare all'Amministrazione un preavviso di tre mesi.

Nei casi di elevazione o riduzione di classe di una ricevitoria al ricevitore si dà un preavviso di tre mesi ed ove egli non possa per qualsiasi motivo continuare nella gestione di essa, viene offerta altra ricevitoria, di importanza pressoché uguale e, sempre che sia possibile, tra quelle da lui designate.

Ove non sia possibile fare tale offerta, può essere concessa al ricevitore una indennità, intesa la Commissione centrale delle ricevitorie.

Uguale trattamento è usato al ricevitore il cui stabilimento venga soppresso o trasformato in agenzia, con lo stesso preavviso di tre mesi.

Capo V.

Supplenti - Retribuzione - Tabelle dei coefficienti di retribuzione e sua compilazione.

Art. 25.

I ricevitori debbono essere coadiuvati dal numero di supplenti necessario ad assicurare il regolare andamento dei servizi in ciascuna ricevitoria.

I supplenti sono nominati e retribuiti dai ricevitori, ferme restando, in via transitoria fino al 30 giugno 1924, giusta il Nostro decreto in data 15 luglio u. s., n. 1748 le indennità ed assegnazioni mensili che l'Amministrazione corrisponde direttamente ai supplenti, che a suo giudizio debbono prestare servizio per non meno di cinque ore al giorno.

Dei Supplenti l'Amministrazione si ingerisce solo per accertare preventivamente che abbiano compiuto i 18 anni e che posseggano, all'atto della nomina, i requisiti di cui alle lettere a), c), d) dell'art. 7 e di vigilare che non vengano meno quelli delle lettere a), d).

Rimangono pertanto abrogate, con effetto retroattivo al giorno della loro andata in vigore, le disposizioni dell'art. 68 del vigente regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, circa l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria per quanto riguarda l'obbligo del contributo a carico dell'Amministrazione.

I titolari delle ricevitorie e degli uffici secondari debbono designare per iscritto, al direttore da cui dipendono, il supplente delegato a sostituirli in caso di assenza o legittimo impedimento; tale supplente deve avere 21 anni Compiuti. Per le ricevitorie di 2ª e 3ª classe il supplente sostituto può anche appartenere ad altra ricevitoria.

All'equo trattamento dei supplenti e dell'altro personale retribuito dai ricevitori provvede, in quanto applicabile, il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sull'impiego privato.

Ove però risulti che a detto personale non venga corrisposto un giusto compenso in relazione alla durata oraria, alla importanza e responsabilità del servizio richiesto ed alla entità di quanto il ricevitore percepisce complessivamente a titolo di retribuzione e di aggio sull'ammontare delle carte valori vendute, il ricevitore, a seconda della gravità dei casi, sarà passibile delle punizioni prevedute dagli articoli 21 e 22.

Art. 26.

La retribuzione a provvigione dei ricevitori e dei titolari degli uffici secondari sarà stabilita triennalmente, a decorrere dal 1° luglio 1924, applicando una tabella di coefficienti alla media dei dati di lavoro, rigidamente controllati, dei due armi solari precedenti l'inizio dell'esercizio da cui dovrà decorrere la nuova retribuzione.

Nella tabella si stabilirà un coefficiente per concorso nella spesa dei supplenti e potrà esserne stabilito uno anche per concorso nelle spese di affitto dei locali per la quota non eccedente il decimo della retribuzione.

La retribuzione non potrà essere superiore a L. 80,000 annue.

Gli attuali minimi di retribuzione, cioè L. 3000 e L. 3800 rispettivamente per le ricevitorie di 2ª classe soltanto postali e per quelle postali con servizi elettrici, e L. 2400 e L. 3200 rispettivamente per le ricevitorie di 3ª classe soltanto postali o soltanto con servizi elettrici e per quelle postali con servizi elettrici, sono mantenuti unicamente per i ricevitori attualmente in servizio e fino a che gestiscono la ricevitoria di cui sono ora titolari e per i gerenti che ottengano la nomina definitiva nella ricevitoria di cui hanno attualmente la gestione.

Per le agenzie, tranne nei casi in cui la gestione sia dal concessionario accettata senza alcun corrispettivo o anche con versamento di canone a favore dell'Amministrazione, le norme per determinare la provvigione sono stabilite ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 marzo 1923, n. 763.

La tabella sopra accennata viene compilata (o modificata quando dal Ministro ne sia riconosciuta la necessità) dal Consiglio di amministrazione, nel cui seno viene costituita a tale scopo una apposita Giunta, composta di cinque funzionari prescelti dal Ministro.

Essa è presieduta dal funzionario più elevato in grado. Sono chiamati a far parte di detta Giunta:

a) tre membri effettivi e tre supplenti, eletti dai ricevitori membri delle Commissioni delle ricevitorie funzionanti presso le direzioni;

b) un membro effettivo ed uno supplente eletti dai titolari degli uffici secondari.

Ove il numero degli uffici secondari non sia almeno di 25, non si fa luogo alla elezione del loro rappresentante ed in tal caso sarà aumentato di uno il numero dei rappresentanti dei ricevitori.

Le sedute della Giunta di cui trattasi, regolarmente convocale, sona valide anche se manchi l'intervento dei membri elettivi.

La tabella compilata o modificata dalla Giunta è sottoposta all'approvazione del Ministro, il quale può anche arrecarvi modificazione e la rende esecutiva a mezzo di suo decreto.

Per il prossimo triennio il Ministro potrà, apportandovi quelle modificazioni che riterrà del caso, considerare come compilata ai sensi del presente articolo la tabella preparata dalla Commissione paritetica nominata in base all'art. 50 del regolamento delle ricevitorie approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196.

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si intenderanno conglobate definitivamente nella retribuzione le assegnazioni di cui all'art. 1. del R. decreto-legge n. 2010 del 29 dicembre 1921.

Art. 27.

Quando la retribuzione complessiva (compreso cioè l'ammontare dell'aggio per la vendita delle carte valori, ecc.) spettante ai ricevitori ed ai titolari degli uffici secondari in baso alla tabella di cui all'articolo precedente sia ritenuta insufficiente, può essere, in qualunque momento, convenientemente aumentata dal Ministro, inteso il parere della Commissione centrale delle ricevitorie di cui all'art. 29, sempre quando l'Amministrazione non ritenga preferibile sostituire la ricevitoria con una agenzia quanto meno per i servizi a danaro.

Del pari, intesa la stessa Commissione, il Ministro potrà, in qualunque momento, ridurre la retribuzione ma di non oltre il 30 per cento, ove risulti che il lavoro e le spese di esercizio siano diminuite almeno del 50 per cento.

Contro la determinazione del Ministro non è ammesso alcun gravame in via amministrativa né in via giudiziaria.

Art. 28.

Finchè dura il rapporto di servizio, la retribuzione dei ricevitori e dei titolari degli uffici secondari non è soggetta a sequestro né a pignoramenti salvo nei casi:

1° fino alla concorrenza di un sesto, valutato al netto, per cause di alimenti dovuti per legge;

2° fino alla concorrenza di un sesto, valutato al netto, per debiti verso lo Stato contratti a causa di servizio e per somme dovute a titolo di imposta o tasse personali;

3° fino alla concorrenza di un decimo, valutato al netto, per tasse dovute ai Comuni.

Il pignoramento o il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quarto della retribuzione valutata al netto.

Capo VI.

Commissioni delle ricevitorie.

Art. 29.

In ogni sede di direzione è istituita una Commissione delle ricevitorie e presso il Ministero una Commissione centrale delle ricevitorie. Tali Commissioni hanno le attribuzioni ad esse conferite dal presente decreto o dal regolamento che sarà emanato per l'esecuzione di esso.

Le sedute delle dette Commissioni, regolarmente convocate, sono valide anche senza l'intervento dei membri elettivi.

Art. 30.

La Commissione centrale è presieduta da un funzionario dell'Amministrazione centrale con grado non inferiore a capo servizio designato annualmente dal Ministro.

Ne fanno parte, oltre il presidente:

tre alti funzionari dell'Amministrazione, dei quali uno col grado di capo divisione e due con grado non inferiore a capo sezione, nominati biennalmente dal Ministro unitamente a due membri supplenti aventi quest'ultimo grado;

due ricevitori, eletti anche essi biennalmente, unitamente a due membri supplenti, dai ricevitori membri delle Commissioni delle ricevitorie che funzionano presso ciascuna direzione, fra i ricevitori in servizio, in tale qualità, almeno da dieci anni e che nell'ultimo triennio non siano incorsi in penali superiori a L. 50.

Ove, per eccezionali motivi il presidente non possa intervenire all'adunanza, lo sostituisce il membro di grado più elevato.

La disposizione riguardante il presidente della Commissione avrà effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto e vale anche per la Commissione centrale che rimarrà provvisoriamente in funzione ai sensi del primo comma dell'art. 36.

Art. 31.

Le Commissioni delle ricevitorie che funzionano presso ciascuna direzione sono presiedute dal direttore delle poste.

Di esse fanno parte, oltre il presidente, l'ispettore o chi ne fa normalmente le veci e tre funzionari dell'Amministrazione, aventi grado non inferiore a segretario, designati, unitamente a due membri supplenti, biennalmente dallo stesso direttore.

Per i giudizi vertenti su fatti pei quali sia stata istruita una inchiesta ad opera dell'ispettore che fa parte della Commissione, egli viene sostituito, con provvedimento del direttore, da altro ispettore appartenente, occorrendo, a diversa circoscrizione.

Di tali Commissioni fanno anche parte due ricevitori, in qualità di membri effettivi, eletti biennalmente, insieme con un membro supplente, dai ricevitori della circoscrizione, fra quelli delle ricevitorie del capoluogo, o di ricevitorie che non siano distanti da questo più di 50 km. (strada carrozzabile). I ricevitori debbono avere almeno un quinquennio di servizio in tale qualità e risultare immuni, almeno da due anni, da penali superiori a. L. 50.

In assenza, per giustificati motivi, del direttore, la presidenza è assunta dal funzionario più elevato in grado.

Art. 32.

Ai ricevitori. membri della Commissione centrale e della Giunta di cui all'art. 26 sarà rimborsato, se del caso, la spesa del biglietto di viaggio in seconda classe e corrisposta una diaria di L. 35.

Ai ricevitori membri delle altre Commissioni di ricevitorie che non risiedono nel capoluogo, sarà rimborsata la spesa del biglietto di viaggio in seconda classe e corrisposta una diaria di L. 20.

Art. 33.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del R. decreto 16 ottobre 1923, n. 2428, nel provvedere alla gerenza delle ricevitorie, le Direzioni daranno possibilmente la preferenza ai gerenti attualmente in servizio da almeno un anno se maschi e due se femmine, ove siano esonerati dal posto senza loro demerito e non ottengano nel frattempo la titolarità di una ricevitoria.

Art. 34.

I gerenti ed i supplenti in attività di servizio, alla pari dei ricevitori, sono esonerati dall'obbligo di presentare, nei concorsi, i prescritti documenti che siano ancora validi e già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 35.

Entro il 31 dicembre 1924 sarà pubblicato un nuovo regolamento comprendente anche le norme per il trattamento giuridico dei collettori, dei portalettere rurali, nonché degli esercenti telefonici.

Frattanto rimarranno provvisoriamente in vigore le norme del regolamento approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, salvo quelle che riflettano materie che siano diversamente regolate dal presente decreto, ovvero siano contrarie alle singole disposizioni che sono in esse contenute.

Art. 36.

Fino a che non saranno costituite le Commissioni di cui agli articoli 30 e 31, rimarranno in funzione le attuali Commissioni, ma solo per quanto è alle istituende Commissioni domandato dal presente decreto, e per ciò che ha relazione con l'ordinamento delle collettorie e degli agenti rurali.

I membri elettivi che fanno parte di tali Commissioni, sono confermati in carica oltre i limiti stabiliti dalle precedenti disposizioni, e quelli eventualmente venuti a mancare nelle Commissioni provinciali potranno essere sostituiti da ricevitori membri della Commissione di una delle provincie viciniori.

Fino a che non sarà pubblicato il nuovo regolamento, saranno applicate, in materia di cauzioni, le disposizioni contenute nel regolamento e annesso allegato A, approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, che non si trovino in contrasto con il presente decreto.

L'art. 11 dell'allegato A, sopra indicato, è applicabile anche a coloro che, a titolo di successione, sono nominati gerenti o ricevitori dopo la pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2101.

Eccettuati i casi di elevazione di classe delle ricevitorie, riunione di servizi e passaggi ad altre ricevitorie, per cui sono applicabili, in materia di cauzione, le disposizioni contenute nel regolamento e annesso allegato A, approvato con R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, i ricevitori attualmente in servizio, che rimangono nelle ricevitorie in atto gestite, sono tenuti a prestare l'eventuale complemento di cauzione entro sei mesi dalla partecipazione della liquidazione della nuova retribuzione. Tale complemento sarà dato in uno dei modi indicati al primo comma dell'art. 17 od anche con fidejussione personale, ai sensi degli articoli 1904 e 1905 del Codice civile da sostituirsi con danaro, a rate mensili uguali, nel termine massimo di un quinquennio.

Quest'ultima disposizione è applicabile altresì ai ricevitori attualmente in servizio che siano destinati ad altra ricevitoria di maggiore importanza. .

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

Fino a che non saranno ultimati i lavori per stabilire la nuova retribuzione triennale dei ricevitori postali telegrafici telefonici, con decorrenza dal 1° luglio 1924, in base alla tabella di cui all'art. 26 del presente decreto, si continuerà a corrispondere, in via provvisoria, ai ricevitori o gerenti, quanto loro spetta a norma delle vigenti disposizioni o è stato loro assegnato con provvedimenti speciali.

In tale retribuzione provvisoria saranno conglobate, dal 1° luglio 1924, le indennità di cui alla legge 30 settembre 1920, n. 1364, che risultino assegnate ai loro supplenti alla data del 30 giugno 1924.

Dalla nuova retribuzione triennale sarà poi dedotto quanto ai ricevitori fosse stato eventualmente corrisposto in più dal 1° luglio 1924 a qualunque titolo, anche, cioè, a titolo di concorso nelle spese di supplenza.

Le somme percepite in più saranno trattenute sulla nuova retribuzione in dodici rate mensili.

Art. 38.

È abrogato il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, salvo quanto è disposto col R. decreto n. 2225 del 27 settembre 1923, riguardante la istituzione di una cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali telegrafici.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ove non sia diversamente indicato nei singoli articoli, hanno effetto dal 24 novembre 1923, data di pubblicazione del R. decreto n. 2428 del 16 ottobre stesso anno (modificato col R. decreto n. 3034 del 20 dicembre successivo).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Ciano - Dè Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 luglio 1924.

Atti del Governo, registro 226, foglio 117. - Granata.