che stabilisce l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche
e telefoniche, dettando norme sul relativo personale e deferendo le
controversie di carattere economico fra l'Amministrazione e i
ricevitori e le altre tra i supplenti e i ricevitori alle
Commissioni, istituite ai sensi dell'art. 12. (019U2100)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/1919
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)