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REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1002

Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione sul monopolio dei sali e tabacchi. (024U1002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-7-1924 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Alla città ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le seguenti leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto:

1° Disposizioni generali e promiscue:

a) testo unico della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulle privative dei sali e tabacchi;

b) decreto legislativo 8 giugno 1866, n. 3020, che stabilisce nuove pene per il contrabbando;

c) legge 19 aprile 1872, n. 759, allegato D (articoli 8, 9 e 10) per i depositi di tabacchi nelle zone di vigilanza ed altri provvedimenti per la repressione del contrabbando;

d) legge 6.1uglio 1883, n. 1445 (articoli 13, 14 e 15) sulle miscele da considerarsi come sali, sulle multe per differenze di carico di tabacchi e sul drawback per il formaggio e le carni salate;

e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E) per i drawback per il formaggio e le carni salate, sull'abolizione delle contravvenzioni assimilate al contrabbando e sulla procedura per le compilazioni dei verbali di contravvenzione;

f) legge 8 agosto 1895, n. 643 (art. 4) sulla pena per alcuni casi di contrabbando;

g) regolamento 1° agosto 1901, n. 399, per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi con le modificazioni o aggiunte apportate dal R. decreto 7 maggio 1908, n. 284, del R. decreto 20 luglio 1909, n. 593 e dal Regio decreto 7 marzo 1920, n. 268;

h) R. decreto n. 1360 dell'8 settembre 1922 che aumenta alcune penalità in materia di privativa sali e tabacchi;

i) R. decreto 4 gennaio 1923, n. 48; che apporta semplificazioni e riforme nel servizio dei monopoli industriali (art. 2 ed art. 6);
2° Disposizioni speciali per il monopolio dei sali:

a) R. decreto 20 luglio 1883, n. 1534 (art. 1) per la restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero;

b) R. decreto 25 luglio 1887, n. 4810 (art. 1), per la restituzione della tassa sul sale impiegato nel formaggio bra o nostrano esportato all'estero;

c) R. decreto 10 marzo 1895, n. 58, convalidato dalla legge 28 luglio 1895, n. 456, che autorizza l'importazione di sali all'estero nei luoghi dove non vige la privativa;

d) legge 9 giugno 1901, n. 204, che permette l'importazione nel continente del sale sofisticato dalla Sicilia per le industrie;

e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (articoli 18 e 19) e relativo regolamento 5 novembre 1903, n. 451 (articoli 47, 48, 49 e 50), per la prevenzione e cura della pellagra;

f) R. decreto 21 giugno 1903, n. 363, per la riduzione del prezzo del sale per la conservazione delle noci fresche destinate alla esportazione;

g) legge 3 luglio 1904, n. 329 (articoli 1, 2, 3 e 4), sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207;

h) R. decreto 24 marzo 1907, n. 151, sul sale a prezzo di eccezione per la conservazione delle ciliege destinate alla esportazione;

i) R. decreto 16 febbraio 1908, n. 66, per il sale a prezzo di eccezione per la produzione del silicato di soda;

l) R. decreto 12 novembre 1908, n. 821, per il sale a prezzo ridotto per la preparazione dell'acqua marina artificiale;

m) R. decreto 1° agosto 1910, n. 641, sull'attingimento delle acque salse, sulle terre salifere, ecc.;

n) R. decreto 9 agosto 1910, n. 676 (articoli 50 e 51 del regolamento), sul sale per la salagione dei pesci;

o) R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1417, sul sale a prezzo di eccezione per la fabbricazione dell'ossido di ferro e per la depurazione dell'acqua a mezzo della permutite;

p) R. decreto 13 luglio 1914, n. 780, sul drawback pel sale impiegato per la fabbricazione di alcune varietà di formaggio;

q) R. decreto 22 giugno 1913, n. 814, sul sale a prezzo di eccezione per la lavorazione dei lubrificanti;

r) legge 27 aprile 1916; n. 591, sul sale per la fabbricazione dei saponi;

s) decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149, concernente agevolezze alle industrie che impiegano il sale e provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali;

t) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493, che modifica le tariffe ed alcune disposizioni relative alla vendita del sale.

3° Disposizioni speciali sulla coltivazione dei tabacchi

a) R. decreto 9 agosto 1910, n. 666 relativo alla coltivazione indigena del tabacco, con le modificazioni apportate dai Regi decreti 8 dicembre 1912, n. 1438 e 4 dicembre 1921, n. 1881;

b) decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660 portante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco colle modificazioni portate dal successivo decreto-legge 10 dicembre 1922, n. 1807 e R. decreto 10 settembre 1923, n. 2015;

c) R. decreto 5 aprile 1923, n. 843 che demanda al Ministero delle finanze le attribuzioni esercitate dal Consiglio tecnico dei tabacchi e da alcune Commissioni per la coltivazione indigena del tabacco.

4° Disposizioni speciali relative alle manifatture dei tabacchi e ai depositi dei tabacchi greggi esteri:

a) R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461 (art. 5 primo comma del regolamento) che approva il regolamento per in personale e i servizi delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri;

b) R. decreto 10 maggio 1923, n. 1181 che estende all'Amministrazione dei monopoli industriali talune disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 per l'esecuzione delle opere pubbliche;

5° Disposizioni speciali riguardanti il servizio di deposito e di vendita:

a) legge 6 agosto 1891, n. 483 che modifica le disposizioni del testo unico 15 giugno 1805, n. 2397 per quanto riguarda l'ordinamento dei magazzini di vendita, degli spacci all'ingrosso e delle rivendite di generi di monopolio;

b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2) sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio;

c) R. decreto 21 febbraio 1915, n. 182 sugli annienti temporanei di dotazione degli uffici di vendita senza obbligo di cauzione suppletiva;

d) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650 sull'ordina mento delle rivendite generi di monopolio;

e) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1658, sul conferimento degli spacci all'ingrosso dei generi di monopolio;

f) R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1805, relativo al prezzo di vendita ai rivenditori dei tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari;

g) R. decreto 26 aprile 1923, n. 1002 che determina la cauzione da prestarsi dagli spacciatori, all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita;

h) R. decreto 12 luglio 1923, n. 1621 che autorizza il Ministero delle finanze a variare la circoscrizione dei magazzini di deposito e degli uffici di vendita dei monopoli industriali;

i) R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322 relativo al decentramento e sistemazione spacci all'ingrosso a mezzo di asta pubblica.

6° Disposizioni speciali riguardanti il servizio d'ispezione:

a) R. decreto 10 novembre 1907, n. 769 (art. 1, 2 e 3) che approva il regolamento per il servizio d'ispezione amministrativa delle privative.