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LEGGE 2 aprile 1886, n. 3754

Concernente la riduzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari. (086U3754)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1886 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1924)
Testo in vigore dal:  13-7-1924
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Art. 27



I contravventori, le merci, i generi di privativa, e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione al regolamento doganale o alla legge sulle privative, quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il più vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identità.

In tali casi il processo verbale di contravvenzione sarà redatto da uno degli uffiziali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

La quota, che, a termini degli articoli 91 del regolamento doganale e 43 della legge sulle privative, nella ripartizione delle multe e altri prodotti della contravvenzione spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, sarà negli anzidetti casi devoluta allo spacciatore all'ingrosso dei sali e tabacchi.

In tutti gli altri casi, la quota stessa spetterà al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, o andrà divisa fra i due, quando il contabile, che avrà redatto il processo verbale della contravvenzione, non sarà lo stesso che ne avrà tenuta la successiva gestione.

La quota, che, a tenore dell'art. 91 del regolamento doganale, spetta al tenente o sottotenente nel cui circondario si è fatto il processo verbale, o a quell'altro impiegato che avrà avuto il comando di coloro che scopersero la contravvenzione, sarà d'ora innanzi, per metà soltanto attribuita al tenente o sottotenente, o all'impiegato suddetti; e per l'altra metà sarà devoluta a costituire un fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scovrire contrabbandi.

Le presenti disposizioni saranno applicabili anche alle altre leggi gabellarie in quanto non abbiano all'uopo disposizioni speciali e si riferiscano al regolamento doganale.
(8)
((9))
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto.
I. - Disposizioni generali e promiscue: [...]
e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E)".
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio Decreto 19 giugno 1924, n. 1002 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Alla città ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le seguenti leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto: [...]
e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E)".