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REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3213

Riordinamento del servizio geologico ed applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'ufficio stesso. (023U3213)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-2-1924
al: 24-3-1927
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferiti al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 marzo  1920,  n.  230,  concernente  il
riassetto del Regio ufficio geologico; 
 
  Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920, registrato alla  Corte
dei conti il 1° aprile stesso anno, reg. agr. n. 8, foglio n. 120; 
 
  Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 1444; 
 
  Visto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1207; 
 
  Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1290; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre  1923,  n.  2395,  sull'ordinamento
gerarchico delle Amministrazioni dello Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo, decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  L'Ufficio geologico provvede: 
 
    a) al rilevamento ed alla pubblicazione della Carta geologica del
Regno, alla preparazione ed alla  pubblicazione  dei  relativi  studi
illustrativi; 
 
    b)  allo  studio  petrografico,  chimico  e  paleontologico   del
materiale di rilevamento; 
 
    c)  all'esecuzione  delle  analisi  tecniche  occorrenti  per  il
servizio minerario; 
 
    d)  alla  consulenza  geo-mineralogica  richiesta  al   Ministero
dell'economia nazionale da altre Amministrazioni pubbliche. 
 
  I compiti suddetti, e segnatamente quelli indicati alle lettere  a)
e b)  possono  essere  affidati  anche  a  istituti  universitari  di
geologia e di mineralogia.