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REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3152

Obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili. (023U3152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-2-1924
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerata l'opportunita' di sottoporre ad una prova  obbligatoria
le armi da fuoco portatili prodotte o introdotte nel Regno; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per la guerra, per  le
finanze e per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le armi da fuoco  portatili  di  qualunque  calibro  e  dimensione,
fabbricate nel Regno, dovranno essere sottoposte alla  prova  da  uno
dei banchi di prova riconosciuti per le armi portatili da fuoco. 
 
  La prova subita deve risultare  da  appositi  marchi  impressi  dal
banco che l'ha eseguita, e dal certificato di  prova  rilasciato  dal
banco stesso. 
 
  Le armi importate dall'estero sono  pure  soggette  a  detta  prova
qualora non portino il marchio della  prova  gia'  subita  presso  un
banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e  per  convenzione
internazionale considerato banco ufficiale. 
 
  Agli effetti della disposizione  contenuta  nel  comma  precedente,
all'atto dell'introduzione nel Regno di armi da fuoco non  marchiate,
le dogane dovranno curarne l'introduzione con rilascio di bolletta di
cauzione per un banco di prova autorizzato nel Regno.